DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1973 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (73/350/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (70/156/CEE)1, modificata dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione alla CEE e alla CEEA di nuovi Stati membri, firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles2, in particolare gli articoli 11, 12 e 13,
vista la direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e ai dispositivi di scappamento dei veicoli a motore (70/157/CEE)3, modificata dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione alla CEE e alla CEEA di nuovi Stati membri, firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles, in particolare l'articolo 3,
considerando che un veicolo deve essere concepito e costruito in maniera tale che il relativo livello sonoro non superi i limiti prescritti; che detto principio è valido soprattuto per i dispositivi di scappamento (silenziatori);
considerando che grazie al progresso tecnico è attualmente possibile verificare che i dispositivi di scappamento corrispondano alle condizioni della circolazione stradale; che si devono pertanto adottare procedure che consentano di riprodurre adeguatamente le condizioni sopra dette per la verifica dei nuovi silenziatori; che alla verifica si può provvedere facendo funzionare i silenziatori su lunghi percorsi stradali o su banchi di prova speciali e che, quando non è possibile riprodurre tutte le influenze operanti su lunghi percorsi stradali, è prescritta la verifica su banco di prova;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Nell'allegato della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE) il testo del punto II, intitolato dispositivo di scappamento (silenziatore), è sostituito da quello che figura nell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
A decorrere dal 1o marzo 1974 gli Stati membri non possono per ragioni concernenti il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento:
— rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE, o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/156/CEE), o l'omologazione di portata nazionale,
— vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,
se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di questo tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o ottobre 1974 gli Stati membri
— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/156/CEE) per un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva;
— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva.
3. A decorrere dal 1o ottobre 1975 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli il cui livello sonoro ed il dispositivo di scappamento non sono conformi alle prescrizioni della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 (70/157/CEE), modificata per ultimo dalla presente direttiva.
4. Prima del 1o marzo 1974 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1973. Per la Commissione Il Presidente François-Xavier ORTOLI