diritto.io

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1973 che adatta alcune direttive in seguito all'ampliamento della Comunità (73/358/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42, 43, 100 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, in seguito all'ampliamento della Comunità, occorre modificare il numero di voti necessario per l'adozione dei pareri dei Comitati contemplati in talune direttive e completare le direttive relative alle indagini statistiche coll'indicazione delle circoscrizioni per i nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Il termine "dodici" è sostituito dal termine "quarantuno":

— all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole1,

— all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture2,

— all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura3,

— all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da esseguirsi a cura degli Stati membri4,

— all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche5,

— all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30 paragrafo 3 della direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi6.

Art. 2

L'allegato alla direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 relativa alle indagini statistiche da effettuarsi negli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto7 è completato mediante aggiunta:

  1. a) delle menzioni seguenti:

"Danimarca: Costituisce una circoscrizione;

Irlanda: Costituisce una circoscrizione; Regno Unito1:

1. South Eastern Region,

2. Eastern Region,

3. West Midland Region,

4. South Western Region,

5.

Other Regions ";

  1. b) della seguente nota a piè di pagina:

"1 Le regioni menzionate corrispondono alle circoscrizioni regionali determinate per indagini statistiche del" Ministry of Agriculture, Fisheries and Food "."

Art. 3

  1. a) All'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva del Consiglio, del 31 luglio 1972 relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri, la lista delle circoscrizioni è completata come segue:

  2. b) all'atto della trasmissione dei dati relativi al 1973, il Regno Unito è autorizzato a comunicare soltanto delle valutazioni per quanto riguarda le regioni agricole dell'Inghilterra.

"Danimarca: _

Irland: _ Regno Unito: Scozia, Irlanda del Nord, Paesi del Galles e regioni agricole dell'Inghilterra. ";

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi 19 novembre 1973. Per il Consiglio Il Presidente Ib FREDERIKSEN