DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1973 che modifica le direttive, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e le direttive del 29 settembre 1970 relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (73/438/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che per i motivi qui di seguito esposti è opportuno modificare alcune disposizioni delle direttive in appresso elencate e modificate da ultimo dalla direttiva del 6 dicembre 19722: direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole3, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere4, alla commercializzazione delle sementi di cereali5, alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate6; direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra7; direttive del Consiglio del 29 settembre 1970, relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi8 e al catalogo comune delle specie di piante agricole9;
considerando che è opportuno prevedere, per le sementi di piante foraggere e di cereali, la possibilità di un particolare contrassegno per quanto riguarda la presenza di avena fatua;
considerando che, per la specie Trifolium repens è opportuno aumentare il tenore massimo di semi duri; che è necessario inoltre far rientrare la specie Phleum bertolinii nella sfera di applicazione della direttiva in causa;
considerando che è necessario, in una certa misura, inasprire le condizioni minime fissate per le specie di cereali; che bisogna inoltre autorizzare per un periodo transitorio uno snellimento delle ispezioni ufficiali effettuate per le specie autogame;
considerando che l'esperienza acquisita in merito all'approvvigionamento di sementi di lino tessile dimostra che è necessario ammettere ancora per altri quattro anni la categoria "sementi certificate della terza riproduzione";
considerando che le miscele di sementi standard di più varietà debbono essere ammesse per un periodo transitorio se si tratta di piccoli imballaggi di alcune specie di ortaggi; che è inoltre opportuno modificare i pesi minimi dei campioni e introdurre una clausola transitoria per quanto riguarda la facoltà germinativa delle sementi di ortaggi;
considerando che un complemento deve essere introdotto nella direttiva relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole per cio che riguarda le varietà per le quali si costati che non possono essere coltivate in nessun luogo del territorio di uno Stato membro.
considerando che alcune delle citate direttive prevedono che dal 1 * luglio 1973 l'equivalenza delle sementi e piante raccolte in altri paesi, in particolare in alcuni paesi terzi, non puo essere costatata sul piano nazionale dagli Stati membri; che tuttavia, non essendo stati ultimati i relativi esami comunitari, è necessario prorogare il termine predetto al fine di evitare di intralciare le relazioni commerciali attuali;
considerando che è opportuno snellire la procedura di modifica degli allegati, allorché si tratta di misure di esecuzione di carattere tecnico, facendo ricorso alla procedura del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali nel caso di modifiche necessarie in seguito al progresso delle conoscenze scientifiche o tecniche;
considerando, infine, che è necessario apportare modifiche di natura puramente redazionale a molte delle direttive citate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Art. 2
La direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere è così modificata:
1. Nel testo olandese dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a), i termini "gebruikst raaigras" sono sostituiti dai termini "gekruist raaigras".
2.
All'articolo 2, paragrafo 1, punto A, lettera a), i termini:
«Phleum bertolinii DC.
Fleolo bulboso» sono aggiunti dopo i termini:
«Lolium hybridum Hausskn.
Loglio ibrido»
3. All'articolo 11 viene aggiunto il testo seguente: «ovvero quando i quantitativi di sementi che rispondono a requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di Avena fatua, fissati secondo la procedura di cui all'articolo 21, sono accompagnati da un certificato ufficiale che attesti il rispetto di tali requisiti.»
4.
Il testo dell'articolo 16, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
«Gli Stati membri possono, per quanto riguarda un paese terzo, procedere essi stessi alle costatazioni di cui al paragrafo 1, purché il Consiglio non si sia ancora pronunciato, ai sensi della presente direttiva, nei confronti di questo paese, Questo diritto si estingue il 1o luglio 1975.»
5.
Il testo dell'articolo 21 bis è sostituito dal testo seguente:
"Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21."
6. All'allegato II, parte I, punto 3, lettera A, il numero "20" che figura nella colonna 5, per la specie Trifolium repens L. è sostituito dal numero "40".
Art. 3
La direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali è così modificata:
1.
All'articolo 2, paragrafo 2, viene aggiunto il seguente comma:
"d) essere autorizzati, a richiesta, secondo la procedura di cui all'articolo 21, a certificare ufficialmente fino al 31 dicembre 1978 al più tardi sementi di specie autogame delle categorie sementi certificate di prima riproduzione'oppure'sementi certificate di seconda riproduzione '
— quando, invece dell'ispezione ufficiale in campo di cui all'allegato I, si è proceduto ad una ispezione in campo controllata ufficialmente mediante sondaggi su almeno il 20 % delle colture di ciascuna specie;
— a condizione che oltre alle sementi di base, almeno le sementi pre-base di due generazioni precedenti immediatamente tale categoria siano risultate conformi, all'atto di un esame ufficiale effettuato nello Stato membro di cui trattasi, ai requisiti previsti agli allegati I e II per le sementi di base per quanto riguarda l'identità e la purezza varietali."
2. All'articolo 11, si aggiunge il testo seguente: «ovvero quando i quantitativi di sementi che rispondono a requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di Avena fatua, fissati secondo la procedura di cui all'articolo 21, sono accompagnati da un certificato ufficiale che attesti il rispetto di tali requisiti.»
3.
L'articolo 16, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«Gli Stati membri possono, per quanto riguarda un paese terzo, procedere essi stessi alle costatazioni di cui al paragrafo 1, purché il Consiglio non si sia ancora pronunciato, ai sensi della presente direttiva, nei confronti di questo paese. Questo diritto si estingue il 1o luglio 1975.»
4.
Il testo dell'articolo 21 bis è sostituito dal testo seguente:
"Le modifiche da apportare al contenuto degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21."
5. All'allegato II, punto 3, comma A, lettere a), aa), il numero "98" che figura nella colonna 5, per le sementi di base d'avena, d'orzo, di grano e di spelta è sostituito dal numero "99".
6.
All'allegato II, punto 3, è aggiunto il seguente comma:
«D. Particolarità per il tenore massimo di sementi di altre specie di cereali:
Nella misura in cui 1 seme è il tenore massimo fissato alla lettera A, un secondo seme non è considerato impurità se un secondo campione di 500 g è esente da semi di altre specie di cereali.»
—————
—————
—————
—————
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi:
a) a decorrere dal 1o luglio 1973, alle disposizioni dell'articolo 1 — punto 1, dell'articolo 2 — punto 4, dell'articolo 3 — punto 3, dell'articolo 4 — punto 1, e dell'articolo 5 — punto 3:
b) non oltre il 1o gennaio 1974 alle disposizioni dell'articolo 1 — punto 2, dell'articolo 2 — punti 3 e 5, dell'articolo 3 — punti 2 e 4, dell'articolo 4 — punto 2, dell'articolo 5 — punto 4 e dell'articolo 6 — punto 4;
c) non oltre il 1o luglio 1974, alle altre disposizioni della presente direttiva.
Art. 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addi 11 dicembre 1973. Per il Consiglio Il Presidente Ib FREDERIKSEN