DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia) (75/271/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che il governo della Repubblica francese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, le zone che possono ai sensi dell'articolo 3, di detta direttiva figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonchù le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone; che le informazioni relative alle zone situate nei dipartimenti d'oltremare non sono sufficientemente complete per permettere alla Commissione di pronunciarsi attualmente in merito;
considerando che è stato fissato come indice delle condizioni climatiche molto difficili, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 75/268/CEE, un'altitudine minima di 600 metri e che questa altitudine è richiesta per almeno l'80 % della superficie del territorio di ciascun comune e non solamente per la maggior parte di questo; che, inoltre, il frazionamento dei comuni non è ammesso, e che l'altitudine minima fissata può pertanto essere considerata, per quel che riguarda la direttiva, come equivalente a quella che si situerebbe tra 600 e 700 metri;
considerando che per definire le forti pendenze di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 75/268/CEE è stato preso in considerazione un dislivello di almeno 400 metri tra il punto più alto e il punto più basso della SAU del comune; che un esame dettagliato è stato effettuato dalla Commissione con l'aiuto segnatamente di uno studio di pendenze per km² (20 % e più) per togliere le incertezze risultanti dal criterio di dislivello summenzionato; che tale esame ha preso anche in considerazione la possibilità offerta dall'articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino, della direttiva 75/268/CEE di combinare i due fattori: altitudine e pendenza, purchù con tale combinazione si giunga allo stesso svantaggio totale; che si può pertanto affermare che solo un numero assai limitato di comuni situati ai limiti delle zone di montagna comunicate non rispondono pienamente alle condizioni richieste, ma soddisfano tuttavia quelle dell'articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva; che, essendo la loro economica strettamente legata a quella dei comuni limitrofi, essi possono tuttavia essere classificati in zona di montagna;
considerando che, in queste condizioni, la natura e il livello degli indici summenzionati, fissati dal governo della Repubblica francese, al fine di definire le zone comunicate alla Commissione, corrispondono alle caratteristiche delle zone di montagna, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE;
considerando che la comunicazione dello Stato membro in questione non indica quale sia la situazione attuale di queste zone, dal punto di vista delle infrastrutture collettive, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva; che sembra che queste infrastrutture non siano sempre sufficienti e che, peraltro, l'assenza di indicazioni relative ai programmi in corso o previsti non permetta di determinare i termini nei quali si produrrà un miglioramento sostanziale di questa situazione; che appare tuttavia opportuno iscrivere le zone in questione nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, restando inteso che il governo della Repubblica francese presenterà prossimamente alla Commissione una comunicazione dettagliata a questo proposito,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Le zone che si trovano sul territorio della Repubblica francese, figuranti all'allegato, fanno parte dell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE.
Art. 2
Lo Stato membro in questione trasmetterà alla Commissione, entro la fine dell'anno 1975, una comunicazione dettagliata, indicante i termini entro i quali le misure di sostanziali miglioramenti delle infrastrutture collettive saranno effettive nelle zone di cui all'articolo 1.