DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia) (75/273/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che il governo della Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, quarantacinque zone che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate, nonchù le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone;
considerando che è stata fissata come indice delle condizioni climatiche molto difficili, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 75/268/CEE, un'altitudine media minima per ogni comune di 700 m nel centro nord e di 800 m nell'Italia meridionale;
considerando che i forti pendil di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 75/268/CEE sono definiti come superiori al 20 %;
considerando che, quando sussistono contemporaneamente i due fattori di cui ai precedenti considerando, è stata presa in considerazione un'altitudine minima di 600 m nel centro nord e di 700 m nell'Italia meridionale e, contemporaneamente, un pendio superiore al 15 %;
considerando che la comunicazione del governo italiano fa presente che un numero assai limitato di comuni o parti di comuni, situati ai limiti della zona di montagna comunicata, non corrispondono pienamente alle condizioni richieste, ma soddisfano tuttavia quelle dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE; che n essendo la loro economia strettamente legata a quella dei comuni limitrofi, essi possono tuttavia essere classificati in zona di montagna;
considerando che sono stati fissati gli indici seguenti, per quanto riguarda la presenza di terre poco produttive di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 75/268/CEE: rendimenti in frumento non superiori a 16,5 q.li/ha, mentre la media nazionale è di 25 q.li/ha, o presenza, su più del 50 % della SAU, di superfici foraggere assimilabili a incolti produttivi con rendimenti di fieno inferiori a 20 q.li/ha;
considerando che i risultati economici delle aziende notevolmente inferiori alla media, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 75/268/CEE, sono definiti mediante l'indice riferito alla densità animale inferiore a 0,65 UBA per ettaro foraggero (media nazionale: 0,98);
considerando che, per quanto riguarda la scarsa densità della popolazione o la sua regressione, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 75/268/CEE, sono stati fissati gli indici seguenti: densità superiore a 75 abitanti per km² (le medie nazionale e comunitaria sono, rispettivamente, di 181 e 168) o tasso annuo di regressione superiore a 0,8 %, nonchù una parte minima della popolazione agricola attiva nella popolazione attiva totale del 15 %;
considerando che, per definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici assimilabili alle zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE, è stata presa in considerazione, da un lato, l'esistenza di condizioni naturali di produzione sfavorevoli; instabilità della falda freatica, salinità ambientale eccessiva e presenza di terre periodicamente inondate, e sono stati presi in considerazione, d'altro lato, gli svantaggi risultanti da vincoli dovuti a disposizioni legislative in materia di protezione dell'ambiente; che, inoltre, la superficie dell'insieme di tali zone non supera il 2,5 % della superficie dello Stato membro interessato;
considerando che la natura ed il livello degli indici summenzionati fissati dal governo della Repubblica italiana per definire i tre tipi di zone comunicati alla Commissione corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone di montagna, delle zone svantaggiate e delle zone caratterizzate da svantaggi specifici, di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;
considerando che la comunicazione dello Stato membro interessato non indica quale sia la situazione attuale di tali zone dal punto di vista delle infrastrutture collettive di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE; che sembra che tali infrastrutture non siano sufficienti, in particolare nell'Italia meridionale, e che, d'altronde, le informazioni fornite sui programmi in corso o previsti non consentono di determinare i termini entro i quali avverrà un miglioramento sostanziale di tale situazione; che appare tuttavia opportuno iscrivere le zone in questione nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, restando inteso che il governo della Repubblica italiana presenterà prossimamente alla Commissione una comunicazione dettagliata a tale proposito,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le zone che si trovano sul territorio della Repubblica italiana, figuranti nell'allegato, fanno parte dell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE.
Art. 2
Lo Stato membro interessato trasmetterà alla Commissione, entro la fine del 1975, una comunicazione dettagliata, indicante i termini entro i quali le misure di miglioramenti sostanziali delle infrastrutture collettive saranno effettive nelle zone di cui all'articolo 1.