DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Lussemburgo) (75/274/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che il governo del Granducato del Lussemburgo ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE quattro zone che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonchù le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone;
considerando che soltanto in rapporto a medie comunitarie e non nazionali può essere effettuata una valida valutazione degli indici relativi a una zona agricola svantaggiata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE che ha una dimensione ridotta, ma la cui superficie rappresenta più dei nove decimi del territorio dello Stato membro in questione;
considerando che sono stati fissati gli indici seguenti per quanto riguarda la presenza delle terre poco produttive di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 75/268/CEE: terre dedicate per il 90 % alla produzione foraggera e la cui densità animale non oltrepassa 1,19 UBA per ettaro foraggero e 0,95 UBA per ettaro foraggero, se si tiene conto oneri risultanti dagli acquisti di alimenti complementari, rendimento in frumento di 31 q.li/ha (media comunitaria 37 q.li/ha), condizioni idrografiche sfavorevoli e carattere accidentato della zona attestati da carte;
considerando che i risultati economici notevolmente inferiori alla media, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 75/268/CEE, sono stati definiti mediante l'indice riferito al valore aggiunto netto ai costi dei fattori per attivo agricolo, inferiore all'80 % della media comunitaria;
considerando che l'indice adottato in merito alla scarsa densità di popolazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 75/268/CEE è di 75 abitanti per km², il che rappresenta il 57 % della media nazionale, ma soltanto il 45 % della media comunitaria (168 abitanti al km²); che la parte minima della popolazione agricola attiva nella popolazione attiva totale è del 15,10 % (le medie nazionale e comunitaria sono rispettivamente, di 9,27 % e 9,58 %);
considerando che, per definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici assimilabili alle zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE, è stata presa in considerazione, da un lato, l'esistenza di condizioni naturali di produzione sfavorevoli a causa di suoli fortemente argillosi e particolarmente umidi (breve durata del periodo atto alle operazioni di coltura) e sono stati presi in considerazione, d'altro lato, gli svantaggi risultanti da vincoli dovuti a molteplici attività di riposo; che, inoltre, la superficie dell'insieme di tali zone non supera il 2,5 % della superficie dello Stato membro in questione;
considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati fissati dal governo del Granducato del Lussemburgo per definire i due tipi di zone comunicate alla Commissione corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone svantaggiate e delle zone in cui ricorrono svantaggi specifici, di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;
considerando che, secondo le indicazioni fornite dallo Stato membro in questione, queste zone sono provviste di infrastrutture collettive sufficienti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Le zone che si trovano sul territorio del Granducato del Lussemburgo, figuranti nell'allegato, fanno parte dell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE.
Art. 2
Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 1975. Per il Consiglio Il Presidente M. A. CLINTON (1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.