DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (75/324/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che in alcuni Stati membri i generatori aerosol devono soddisfare a talune caratteristiche tecniche fissate con prescrizioni tassative; che tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro e ostacolano quindi gli scambi all'interno della Comunità;
considerando che questi ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato comune possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri sia in complemento, sia un luogo e posto delle loro legislazioni attuali: che queste prescrizioni devono concernere in modo particolare la fabbricazione, le condizioni di riempimento e le capacita nominali dei generatori aerosol;
considerando che allo stato attuale della tecnica conviene limitare il campo di applicazione della presente direttiva ai generatori aerosol con recipiente di metallo, di vetro o di materia plastica;
considerando che per tener conto del progresso tecnico è necessario prevedere un adeguamento rapido delle prescrizioni tecniche o finite nell'allegato della presente direttiva; che, per facultare l'attuazione delle misure necessarie a tale scopo, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva «generatori aerosol»;
considerando che potrebbe accadere che generatori aerosol immessi nel mercato, pur rispondendo alle prescrizioni della presente direttiva e del suo allegato, compromettano la sicurezza; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata ad ovviare a tale pericolo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva si applica ai generatori aerosol definiti all'articolo 2 ad eccezione di quelli aventi il recipiente di capacità totale inferiore a 50 ml e di quelli aventi il recipiente di capacità totale superiore a quella indicata ai punti 3.1., 4.1.1., 4.2.1., 5.1. e 5.2. dell'allegato della presente direttiva.
Art. 2
Per generatore aerosol s'intende, ai sensi della presente direttiva, l'insieme costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo, vetro o materia plastica, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o una polvere e munito di un dispositivo di prelievo che permetta la fuoriuscita del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di polvere o allo stato liquido.
Art. 3
Il responsabile dell'immissione nel mercato dei generatori aerosol appone sui medesimi il simbolo «3» (epsilon rovesciato), attestando così che essi sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva e del suo allegato.
Art. 4
Gli Stati membri, per motivi connessi con i requisiti contenuti nella presente direttiva e nel suo allegato, non possono rifiutare, vietare né limitare l'immissione nel mercato di un generatore aerosol conforme alle prescrizioni della presente direttiva e del suo allegato.
Art. 5
La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
Art. 6
1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva «generatori aerosol», in appresso denominato «Comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Art. 7
1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva «generatori aerosol».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3.
Art. 8
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio3, su ogni generatore aerosol o su un’etichetta ad esso applicata, nel caso in cui non sia possibile apporre diciture particolari sull’aerosol a causa delle sue piccole dimensioni (capacità massima pari o inferiore a 150 ml) si devono apporre, in caratteri visibili, leggibili e indelebili, le seguenti indicazioni:
a) il nome, l'indirizzo, o il marchio depositato del responsabile dell'immissione nel mercato del generatore aerosol,
b) il simbolo di conformità alla presente direttiva, ossia il simbolo «3» (epsilon rovesciato),
c) le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento,
d) le diciture di cui al punto 2.2 dell’allegato,
e) il contenuto netto in peso e in volume.
1 bis. Se un generatore aerosol contiene componenti infiammabili secondo la definizione di cui al punto 1.8. dell'allegato, ma non è considerato «infiammabile» né «estremamente infiammabile» secondo i criteri esposti al punto 1.9 dell'allegato, la quantità di materiale infiammabile contenuto nel generatore aerosol deve essere chiaramente indicata sull'etichetta mediante la seguente dicitura, in caratteri leggibili e indelebili: «X % del totale dei componenti in termini di massa è infiammabile».
2. Gli Stati membri possono subordinare l'immissione nel mercato sul loro territorio dei generatori aerosol, all'impiego, per la redazione dell'etichettatura, della o delle lingue nazionali.
Art. 9
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti ad evitare che sui generatori aerosol vengano apposti marchi o iscrizioni che possano confondersi con il simbolo «3» (epsilon rovesciato).
Art. 10
1. Se uno Stato membro costata, in base ad una motivazione dettagliata, che uno o più generatori aerosol, quantunque conformi alle prescrizioni della presente direttiva, possono mettere in pericolo la sicurezza o la salute, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione nel mercato di tale o tali generatori aerosol. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.
2. Entro sei settimane, la Commissione effettua la consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso.
3.
La Commissione può adottare i necessari adeguamenti tecnici alla presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.
Art. 11
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.