DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuna prodotti in imballaggi preconfezionati (76/211/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando lo che nella maggioranza degli Stati membri le condizioni di presentazione alla vendita dei prodotti in imballaggi preconfezionati e chiusi sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;
considerando che, per informare correttamente i consumatori, è opportuno indicare il modo secondo il quale devono risultare sull'imballaggio preconfezionato le indicazioni riguardanti la massa o il volume nominali del prodotto in esso contenuto;
considerando che è inoltre necessario specificare gli errori massimi tollerati sul contenuto degli imballaggi preconfezionati e che, per facilitare il controllo della conformità di tali imballaggi alle disposizioni in materia, è opportuno definire un metodo di riferimento per tale controllo;
considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico3, modificata da ultimo dall'atto di adesione4, prevede, all'articolo 16, che direttive particolari possono avere per oggetto l'armonizzazione delle condizioni di immissione in commercio di taluni prodotti, in particolare per quanto riguarda la misurazione e l'etichettatura delle quantità precondizionate;
considerando che per alcuni Stati membri la rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali, l'organizzazione dei nuovi tipi di controlli e il cambiamento del sistema di unità di misura presentano difficoltà; che occorre quindi prevedere per questi Stati membri un periodo di transizione che non deve comunque ostacolare maggiormente il commercio intracomunitario dei prodotti in questione nù compromettere l'applicazione della direttiva negli altri Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti destinati alla vendita in quantità nominali unitarie costanti:
pari a valori prefissati dal riempitore,
espresse in unità di massa o di volume,
superiori o uguali a 5 g o a 5 ml e inferiori o uguali a 10 kg o 10 l.
Art. 2
1. Ai sensi della Presente direttiva, si intende per imballaggio preconfezionato l'insieme di un prodotto e del singolo imballaggio in cui il prodotto è preconfezionato.
2. Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
Art. 3
1. Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati col marchio CEE di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni della presente direttiva e dell'allegatoI.
2. Essi sono sottoposti ai controlli metrologici alle condizioni definite nell'allegato I, punto 5, e nell'allegato II.
Art. 4
1. Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all'articolo 3 debbono recare l'indicazione della massa o del volume, denominati massa nominale o volume nominale, di prodotto che debbono contenere in conformità dell'allegato I.
2. Gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi debbono recare l'indicazione del loro volume nominale e gli imballaggi preconfezionati contenenti altri prodotti l'indicazione della loro massa nominale, salvo i casi di uso commerciale o di regolamentazioni nazionali contrarie, uguali in tutti gli Stati membri, o i casi di regolamentazioni comunitarie contrarie.
3. Se, per una categoria di prodotti o per un modello di imballaggio preconfezionato, l'uso commerciale o le regolamentazioni nazionali non sono uguali in tutti gli Stati membri, tali imballaggi debbono recare almeno le indicazioni metrologiche corrispondenti all'uso commerciale o alla regolamentazione nazionale in vigore nel paese di destinazione.
4. Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale all'interno della Comunità è autorizzato l'impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato II della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura6, modificata dall'atto di adesione, l'indicazione della massa nominale e/o del volume nominale espressi in unità SI conformemente al punto 3.1 dell'allegato I della presente direttiva deve, se il Regno Unito o l'Irlanda lo desiderano, essere accompagnata sul loro territorio nazionale dall'indicazione del risultato della loro trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto applicando i seguenti coefficienti di conversione:
1 g= 0,0353 ounces (avoirdupois)
1 kg= 2,205 pounds
1 ml= 0,0352 fluid ounces
1 l= 1,760 pints o 0,220 gallons.
Art. 5
Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle indicazioni obbligatorie ai sensi della presente direttiva, alla determinazione del volume o della massa oppure ai metodi di misura o di controllo impiegati, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli della presente direttiva.
Art. 6
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.
Art. 6 bis
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20163.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 7
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. In deroga al paragrafo 1, il Belgio, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono rinviare, al più tardi sino al 31 dicembre 1979, l'entrata in vigore della presente direttiva e dei suoi allegati.
3. Durante il periodo nel quale la direttiva non sarà applicata in uno Stato membro, questo Stato membro non renderà più severe di quanto non siano alla data di adozione della direttiva le misure di controllo relative al quantitativo contenuto negli imballaggi preconfezionati cui si riferisce la presente direttiva e provenienti dagli altri Stati membri.
4. Durante questo stesso periodo, gli Stati membri che hanno messo in vigore la direttiva accetteranno gli imballaggi preconfezionati provenienti dagli Stati membri che beneficiano della deroga prevista dal paragrafo 2 che sono conformi alle disposizioni dell'allegato I, punto 1, anche se privi del marchio CEE previsto dal punto 3.3 dell'allegato I, allo stesso titolo e alle stesse condizioni validi per gli imballaggi preconfezionati conformi a tutte le disposizioni della direttiva.
5. Il controllo previsto dall'allegato I, punto 5, verrà effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione qualora si tratti di imballaggi preconfezionati fabbricati fuori della Comunità e importati sul territorio della stessa in uno Stato membro in cui non sia ancora entrata in vigore la direttiva conformemente al disposto di questo articolo.
6. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1976. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN