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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1976 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia - Dipartimenti d'oltremare) (76/631/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata dalla direttiva 76/400/CEE2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo3,

visto il parere del Comitato economico e sociale4,

considerando che il governo della Repubblica francese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, un elenco di zone situate nei dipartimenti d'oltremare della Martinica, Guadalupa, Riunione e Guiana, suscettibili di figurare nell'elenco delle zone agricole svantaggiate, nonchù le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone;

considerando che l'indice stabilito per caratterizzare le condizioni climatiche molto difficili, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 75/268/CEE è, per ciascun comune, un'altitudine media superiore a 800 metri;

considerando che l'indice stabilito per caratterizzare i forti pendii di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 75/268/CEE, è superiore al 20 %;

considerando che, quando sussistono contemporaneamente i due fattori suddetti, le caratteristiche prese in considerazione sono un'altitudine minima di 500 metri e una pendenza media del 15 %, ovvero un'altitudine minima di 400 metri e una pendenza media del 16 %;

considerando che gli indici stabiliti per caratterizzare la presenza di terre poco produttive di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 75/268/CEE, sono un valore della produzione agricola finale per ettaro non superiore al 77 % della media della Francia metropolitana (rispettivamente 1 840 e 2 400 franchi francesi) o una densità animale pari a 0,17 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro foraggero;

considerando che l'esistenza di risultati economici notevolmente inferiori alla media, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 75/268/CEE, è dimostrata dal fatto che il reddito lordo aziendale per attivo familiare si situa intorno al 27 % della media nazionale della Francia metropolitana (rispettivamente 7 700 e 28 400 franchi francesi);

considerando che l'indice per caratterizzare la scarsa densità di popolazione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 75/268/CEE, è dato dal fatto che la densità effettiva non oltrepassa 1 abitante per chilometro quadrato e che la quota minima delle popolazione attiva agricola, sul totale della popolazione attiva, è del 30 %;

considerando che le caratteristiche prese in considerazione per determinare le zone colpite da svantaggi specifici, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE sono, da un lato, l'aspetto sfavorevole delle condizioni naturali di produzione - fenomeni climatici gravi e frequenti, quali cicloni, periodi prolungati di siccità e di grande irregolarità delle piogge, nonchù il rilievo sovente molto accidentato - e, d'altro lato, gli svantaggi risultanti dall'insularità e dalla lontananza della metropoli; che tali caratteristiche provocano un rincaro dei prodotti, in particolare dei beni di produzione; che, inoltre, la superficie dell'insieme di tali zone non supera il 2,5 % della superficie dello Stato membro interessato (0,46 % del totale della superficie della Francia metropolitana e dei dipartimenti d'oltremare);

considerando che gli indici così stabiliti dal governo della Repubblica francese per definire i tre tipi di zone dei dipartimenti d'oltremare, segnalati alla Commissione, corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone di montagna, delle zone svantaggiate e delle zone caratterizzate di svantaggi specifici, di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la comunicazione dello Stato membro interessato non indica la situazione attuale delle zone in questione dal punto di vista delle infrastrutture di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE; che sembra che queste infrastrutture non siano sufficienti; che, peraltro, la mancanza di informazioni relative ai programmi in corso, o previsti, non permette di determinare i termini entro i quali si produrrà un miglioramento sostanziale di tale situazione; che appare tuttavia opportuno iscrivere le zone in questione nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, restando inteso che il governo della Repubblica francese presenterà prossimamente alla Commissione una comunicazione dettagliata a tale proposito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Le zone situate nei territori dei dipartimenti d'oltremare della Guadalupa, Riunione, Martinica e Guiana, elencati in allegato, fanno parte dell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE.

Art. 2

Lo Stato membro interessato trasmetterà alla Commissione, entro la fine del 1976, una comunicazione dettagliata indicante i termini entro i quali le misure relative ad un miglioramento sostanziale delle infrastrutture saranno effettive nelle zone elencate in allegato.

Art. 3

La Repubblica francese è destinataria delle presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976. Per il Consiglio Il Presidente A.P.L.M.M. van der STEE