DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1977 concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo (77/312/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere dl comitato economico e sociale2,
considerando che uno degli scopi essenziali della Comunità economica europea è quello di promuovere l'armonico sviluppo delle attività economiche in tutta la Comunità ed una espansione continua ed equilibrata, compiti che non si possono concepire indipendentemente da una lotta contro gli inquinamenti e agli agenti novici, nù senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente;
considerando che i diversi impieghi del piombo determinano attualmente l'inquinamento saturnino di molti tipi di ambienti;
considerando che le molteplici fonti di piombo presenti nell'ambiente rendono difficile la determinazione del grado di esposizione globale di un individuo a questo agente inquinante e che, pertanto, la protezione della salute dell'uomo esige un controllo quanto più preciso possibile dell'imbilizione saturnina globale dell'individuo;
considerando che occorre procedere a una sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo e valutare i risultati di tale sorveglianza per elaborare, all'occorrenza, nuove proposte;
considerando che occorre stabilire la modalità tecniche e livelli di riferimento biologico per detta sorveglianza;
considerando che la determinazione della piombemia costituisce attualmente il miglior mezzo per valutare la dose di piombo recentemente ricevuta da un individuo per effetto della sua esposizione al piombo presente nell'ambiente che l'attività enzimatica della deidratasi dell'acido delta-aminolevulinico (ALAD) può servire da esame indicativo o complementare per la denominazione dell'esposizione al piombo;
considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente3 prevede il coordinamento dei programmi nazionali per il miglioramento della qualità della vita, nonchù un'azione prioritaria per il piombo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicar una procedura comune di sorveglianza biologica per valutare l'esposizione della popolazione al rischio di satturnismo fuori dei luoghi di lavoro.
Art. 2
Tale procedura comune, la cui applicazione darà limitata a quattro anni, si basa sulla misurazione della piombemia.
A titolo d'esame indicativo o complementare, si potrà anche ricorrere alla misurazione dell'ALAD secondo le modalità previste negli allegati II e III.
Art. 3
1. Per tale sorveglianza biologica vengono stabilite:
— le modalità di campionatura e di misurazione,
— la frequenza della campionatura.
2. I prelievi di sangue per la campionatura sono effettuati su base volontaria.
Art. 4
La campionatura riguarda:
— gruppi di almeno 100 personne in zone urbane che contano più di 0,5 milioni di abitanti;
— gruppi di almeno 100 persone, se tale cifra postrà essere raggiunta, scelte tra le popolazione esposte a fonti significative di inquinamento da piombo;
— gruppi critici determinati dalle autorità competenti degli Stati membri.
In ogni Stato membro, e nel corso di ogni campagna, si effettueranno almeno 50 analisi 1 milione di abitanti.
Art. 5
La campionatura dei gruppi di cui all'articolo 4 viene effettuata almeno durante due campagna in ciascuna zona considerata per tutta la durata del programma, con un intervallo minimo di 24 mesi. La seconda campagna non riguarda necessariamente i medesimi individui della prima.
Art. 6
Per la valutazione dei risultati della sorveglianza biologica in previsione delle azioni stabilite dall'articolo 8, sono simultaneamente considerati come livelli di riferimento i seguenti livelli di piombemia, che tengono conto delle relazioni dose-effetto, riportare nell'allegato I:
— 20 g al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 50 % del gruppo di popolazione esaminato;
— 30 g al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 90 % del gruppo di popolazione esaminato;
— 35 g al massimo di Pb/100 ml di sangue per il 98 % del gruppo di popolazione esaminato.
Art. 7
Per la determinazione della piombemia:
— gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi dei laboratori che partecipane al programmma di sorveglianza biologica e i metodi d'analisi usati;
— La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, organizza programmi di mutuo confronto cui partecipano detti laboratori;
— La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, esamina i risultati di tali programma allo scopo di migliorare la comparabilità dei metodi d'analisi.
Art. 8
Quando dall'esito delle analisi risultano uno o più superamenti dei livelli di riferimento di cui all'articolo 6, gli Stati membri:
— verificano la validità dei risultati;
— ricercano le fonti di esposizione che provocano tali superamenti; tale azione riguarda anche tutti gli individui il cui livello di piombemia supera 35 g/100 ml;
— adottano misure adeguate, a discrezione delle loro autorità nazionali competenti.
Art. 9
1. Gli Stati membri designano, entro sei mesi dalla notifica della presente direttiva, l'autorità nazionale competente, che comunica alla Commissione:
— i dati relativi alla sorveglianza biologica dei gruppi di popolazione di cui all'articolo 4, contenenti indicazioni riguardanti i metodi di analisi, i gruppi di popolazione esaminati e le zone in cui è stata effettuata la campionatura; tali dati debbono garantire l'anonimato delle persone esaminate; le modalità e la forma di trasmissione dei dati suddetti saranno stabilite di comune accordo tra la Commissione e gli Stati membri;
— le informazione sulle cause o sui fattori che si presume siano la causa del superamento dei livelli di riferimento di cui all'articolo 6,
2. L'autorità nazionale competente comunica inoltre alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 8, terzo trattino.
Art. 10
La Commissione riunisce almeno due volte all'anno i rappresentati dei governi degli Stati membri, segnatamente al fine di:
— assicurare l'esecuzione armonizzata della sorveglianza biologica e in particolare delle disposizioni degli articolo 4 e 5;
— controllare la comparabilità delle analisi effettuate;
— esaminare le informazioni e facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui risultati ottenuti mediante la sorveglianza biologica e sulle misure adottare a norma dell'articolo 8.
Art. 11
Sulla base delle informazione raccolte a norma dell'articolo 9, la Commissione elabora, in collaborazione con le autorità nazionali competenti:
— una relazione annua si sintesi sull'esecuzione di tale programma che verrà trasmessa agli Stati membri nonchù al Consiglio ed al Parlamento europeo;
— una relazione generale alla fine di tale programma che servirà di base all'eventuale elaborazione, di nuove proposte le quali terrebbero anche conto dei progressi raggiunti nel campo scientifico e tecnico.