DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 gennaio 1978 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (78/142/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari1, in particolare l'articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che l'articolo 2 della direttiva 76/893/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da rappresentare un pericolo per la salute umana;
considerando che l'articolo 3 della stessa direttiva prevede che il Consiglio, in conformità della procedura dell'articolo 100 del trattato, adotti mediante direttiva le disposizioni specifiche applicabili a taluni gruppi di materiali e oggetti (direttive specifiche); che tali disposizioni possono comportare in particolare dei limiti specifici di migrazione di taluni costituenti nei o sui prodotti alimentari nonché altre norme intese a garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2 di detta direttiva;
considerando che è stato constatato che l'ingestione di dosi elevate di cloruro monomero produce effetti nocivi sugli animali sottoposti ad esperimenti e che tali effetti possono prodursi anche nell'uomo;
considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha espresso l'opinione che sareb necessario ridurre quanto più possibile la presenza del cloruro di vinile monomero nel cloruro di polivinile e nei relativi polimeri ed ha al tempo stesso raccomandato che la presenza del cloruro di vinile monomero nei prodotti alimentari e nell'acqua potabile non dovrebbe essere rivelata da un metodo applicabile in modo generale alla maggior parte dei prodotti alimentari e dalla maggior parte dei laboratori di controllo;
considerando che ulteriori ricerche sul cloruro di vinile monomero sono attualmente in corso ma che fino a quando non sarrano noti i loro risultati l'ingestione di cloruro di vinile dovrebbe essere limitata a titolo precauzionale;
considerando che, per raggiungere tale obiettivo, lo strumento adeguato è rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 76/893/CEE, le cui norme generali diventano applicabili anche al caso di cui trattasi;
considerando tuttavia che la presente direttiva non tocca tutti gli aspetti dei materiali ed oggetti preparati a base di polimeri o di copolimeri di cloruro di vinile e che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a non imporre le indicazioni di etichettature fissate all'articolo 7 dell direttiva 76/893/CEE conformemente alle possibilità previste ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 76/893/CEE.
2. La presente direttiva concerne la presenza e l'eventuale cessione di cloruro di vinile monomero nei e da parte dei materiali e oggetti preparati a base di polimeri o di copolimeri di cloruro di vinile, qui di seguito denominati "materiali ed oggetti", che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono messi a contatto con i medesimi conformemente alla loro destinazione.
Art. 2
1. I materiali e gli oggetti non devono contenere cloruro di vinile monomero in quantità superiore a quella fissata nell'allegato I.
2. I materiali e gli oggetti non devono cedere ai prodotti alimentari che sono stati o sono messi a contatto con detti materiali e oggetti cloruro di vinile rivelabile con il metodo che risponde a criteri stabiliti nell'allegat II.
Art. 3
Il metodo di analisi necessario per il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 adottato secondo la procedura prevista all'articolo 10 dell direttiva 76/893/CEE e risponde ai criteri stabiliti nell'allegato II.
Art. 4
Il Consiglio riesamina le disposizioni della presente direttiva sulla base di relazioni della Commissione, elaborate in funzione delle cognizioni scientifiche e tecniche di cui si potrà disporre dopo l'adozione della direttiva, ed eventualmente corredate da adeguate proposte. La prima relazione della Commissione viene trasmessa al Consiglio non oltre il 1 * gennaio 1979.
Art. 5
La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali concernenti le altre possibili norme previste dall'articolo 3 della direttiva 76/893/CEE, né la discrezionalità lasciata agli Stati membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della stessa direttiva.
Art. 6
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 novembre 1979. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Uno Stato membro puo tuttavia rinviare l'esecuzione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'allegato II all'adozione di un metodo di analisi comunitaria conformemente all'articolo 3.
Art. 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addi 30 gennaio 1978. Per il Consiglio Il Presidente P. DALSAGER