DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1978 che modifica la direttiva 77/391/CEE che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (79/9/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che nel quadro dei piani nazionali di applicazione della direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini2, è opportuno raddoppiare i premi di macellazione versati a certe regioni particolarmente colpite da tali malattie in Belgio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 77/391/CEE, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento e di garanzia, sezione orientamento, può versare al Regno del Belgio, che ne fa domanda, per l'eradicazione della brucellosi, fino a 120 unità di conto per vacca e fino a 60 unità di conto per bovino diverso dalle vacche, macellati nel quadro delle azioni menzionate all'articolo 2 della suddetta direttiva.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1978. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL (1) Parere reso il 15 dicembre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). RETTIFICHE Rettifica al regolamento (CEE) n. 3108/78 della Commissione, del 29 dicembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 370 del 30 dicembre 1978) Pagina 11, allegato, sottovoce 11.01 D (I): anzichù: «144,03 UC/t», leggi: «146,03 UC/t».