DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 1979 relativa alle merci sottoposte al regime del perfezionamento attivo che, in caso d'importazione per l'immissione in libera pratica, beneficerebbero di un regime tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare (79/802/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo1, modificata da ultimo dalla direttiva 76/119/CEE2, in particolare l'articolo 28,
considerando che, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 69/73/CEE, i dazi da riscuotere sui prodotti compensatori, sui prodotti intermedi o sulle merci tal quali sono quelli gravanti sulle merci vincolate al regime del perfezionamento attivo, in base all'aliquota o all'importo applicabile alla data d'accettazione del relativo documento doganale da parte delle autorità competenti;
considerando che determinare merci, immesse in libera pratica, possono beneficiare di un regime tariffario favorevole all'importazione, consistente nell'applicazione di aliquote a dazi ridotti, a motivo della loro destinazione particolare, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia;
considerando che, nel caso in cui queste stesse merci siano sottoposte al regime del perfezionamento attivo per ottenere prodotti compensatori che rappresentano la destinazione particolare di cui sopra, è opportuno precisare che l'aliquota dei dazi da riscuotere in applicazione dell'articolo 16 della direttiva 69/73/CEE è quella corrispondente al regime tariffario favorevole, a condizione che dette merci abbiano effettivamente ricevuto la destinazione che ne consente la concessione conformemente alle disposizioni comunitarie in materia o siano assoggettate alle condizioni comunitarie previste per la concessione di tale regime tariffario favorevole;
considerando che l applicazione di questo tasso ridotto deve valere anche nel caso in cui, al momento del loro vincolo al regime del perfezionamento attivo, le merci non siano state dichiarate in una sottovoce tariffaria che preveda la concessione del regime tariffario favorevole a motivo della destinazione particolare;
considerando che, in taluni casi, le merci vincolate al regime del perfezionamento attivo non ricevono la destinazione particolare per la quale è previsto un regime tariffario favorevole; che, di conseguenza, le autorità competenti possono esigere il deposito o la garanzia della totalità dei dazi che dovrebbero essere naturalmente riscossi se esse autorizzassero l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, dei prodotti intermedi o delle merci tal quali;
considerando che il termine in cui le merci devono aver ricevuto la destinazione particolare nel quadro del regime tariffario favorevole decorre dalla data in cui la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dalle autorità competenti; che, trattandosi del regime di perfezionamento attivo, questo termine deve decorrere, di conseguenza, dall'accettazione, da parte delle autorità competenti, del documento doganale relativo al vincolo delle merci al regime del perfezionamento attivo;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. Per le merci che, al momento del loro vincolo al regime del perfezionamento attivo, potevano beneficiare di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare, i dazi da riscuotere in applicazione dell'articolo 16 della direttiva 69/73/CEE vengono calcolati in base all'aliquota corrispondente a tale regime tariffario favorevole, a condizione che dette merci
a) abbiano effettivamente ricevuto la destinazione che ne consente la concessione conformemente alle disposizioni comunitarie in materia, oppure
b) siano assoggettate alle condizioni comunitarie previste per la concessione di tale regime tariffario favorevole.
2. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel caso in cui, al momento del vincolo al regime del perfezionamento attivo, le merci non siano state dichiarate in una sottovoce tariffaria che preveda la concessione di un regime tariffario favorevole in funzione della destinazione particolare, a condizione che le misure di controllo necessarie lo permettano.
3. Quando le merci, al momento del vincolo al regime di perfezionamento attivo, vengono dichiarate in una sottovoce tariffaria che preveda la concessione di un regime tariffario favorevole in funzione della destinazione, le autorità competenti possono esigere il deposito o la garanzia della totalità dei dazi che dovrebbero essere riscossi se esse autorizzassero l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, dei prodotti intermedi o delle merci tal quali, senza che le merci abbiano ricevuto la destinazione particolare per la quale è previsto il regime tariffario favorevole.
Art. 2
1. L'articolo 1, paragrafo 1, è applicabile soltanto se le merci hanno ricevuto la destinazione particolare prevista per la concessione del regime tariffario favorevole nel termine stabilito nei regolamenti che fissano le condizioni per l'ammissione di dette merci al beneficio di tale regime. Il termine decorre dall'accettazione, da parte delle autorità competenti, del documento doganale relativo al vincolo delle merci al regime del perfezionamento attivo.
2. Tuttavia, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato dalle autorità competenti se la merce non ha ricevuto la destinazione particolare per un caso fortuito o per causa di forza maggiore ovvero per esigenze inerenti al processo tecnico di lavorazione della merce.
Art. 3
1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1980. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. La Commissione comunica dette informazioni agli altri Stati membri.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1979. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione