PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici (80/1335/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici1, modificata dalla direttiva 79/661/CEE2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando che la direttiva 76/768/CEE prevede l'esecuzione di controlli ufficiali al fine di accertare che siano osservate le condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie per quanto concerne la composizione dei prodotti cosmetici;
considerando che è opportuno stabilire il più rapidamente possibile tutti i metodi di analisi necessari e che la fissazione dei metodi di campionatura, di trattamento dei campioni per laboratorio, d'identificazione e di dosaggio degli idrossidi di sodio e di potassio liberi, d'identificazione e di dosaggio dell'acido ossalico e dei suoi sali alcalini nei prodotti per la cura dei capelli, di dosaggio del cloroformio nei dentifrici e dello zinco, d'identificazione e di dosaggio dell'acido fenolsolfonico, costituisce una prima tappa;
considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/768/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nei controlli ufficiali dei prodotti cosmetici
— la campionatura,
— il trattamento dei campioni per laboratorio,
— l'identificazione e il dosaggio degli idrossidi di sodio e di potassio liberi,
— l'identificazione e il dosaggio dell'acido ossalico e dei suoi sali alcalini nei prodotti per la cura dei capelli,
— il dosaggio del cloroformio nei dentifrici,
— il dosaggio dello zinco,
— l'identificazione e il dosaggio dell'acido fenolsulfonico,
siano effettuati secondo i metodi descritti nell'allegato.
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1980. Per la Commissione Richard BURKE Membro della Commissione Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD