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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1981 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia) (81/645/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che il governo della Repubblica ellenica ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, 102 zone che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonchù le informazioni relative alle caratteristiche di tali zone;

considerando che come indice delle condizioni climatiche molto difficili di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 75/268/CEE è stata fissata un'altitudine minima di 800 m;

considerando che i forti pendii di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 75/268/CEE sono stati definiti come non inferiori al 20 %;

considerando che, quando sussiste una combinazione dei due predetti fattori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino, della direttiva 75/268/CEE, sono previsti simultaneamente un'altitudine minima di 600 m e un pendio non inferiore al 16 %;

considerando che normalmente almeno 80 % della superficie del comune deve rispondere ad una o più di tali caratteristiche; che tale aliquota può essere ridotta al massimo fino al 50 % in casi eccezionali, quando trattasi di comuni situati in uno stesso massiccio montano in cui le condizioni climatiche e topografiche sono identiche e i livelli di rendimento e di reddito scarsi;

considerando che, per quanto riguarda la presenza di terre poco produttive di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 75/268/CEE, sono stati fissati un livello di rendimento non superiore all'80 % della media nazionale e una proporzione di pascoli magri non inferiore al 30 % della superficie agricola utile;

considerando che i risultati economici assai inferiori alla media di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 75/268/CEE sono definiti da redditi aziendali per unità lavorativa non superiori all'80 % della media nazionale;

considerando che, per quanto riguarda la scarsa densità della popolazione o la sua regressione, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 75/268/CEE, sono stati fissati gli indici seguenti: densità non superiore a 30 abitanti/km2 (la media nazionale essendo di 72 abitanti/km2) o tasso annuo di regressione non inferiore al 2 %, nonchù quota minima della popolazione agricola attiva nella popolazione attiva totale pari al 50 %;

considerando che, per definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici e che possono essere assimilate alle zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE, sono stati presi in considerazione, oltre all'esistenza di condizioni naturali sfavorevoli che si manifestano in bassi livelli di rendimento e di reddito, anche i vincoli dovuti alla loro posizione frontaliera o insulare; che, inoltre, la superficie complessiva di tali zone non supera il 2,5 % della superficie della Grecia;

considerando che la natura e il livello dei suddetti indici fissati dal governo della Repubblica ellenica per definire i tipi di zone comunicati alla Commissione corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone di montagna, delle zone svantaggiate e delle zone caratterizzate da svantaggi specifici, di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la comunicazione della Repubblica ellenica non indica quale sia la situazione attuale di tale zone dal punto di vista delle infrastrutture collettive di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE; che sembra che tali infrastrutture non siano sempre sufficienti; che, inoltre, la mancanza di indicazioni sui programmi in corso o previsti non consente di determinare entro quali termini si produrrà un sostanziale miglioramento della situazione; che risulta tuttavia opportuno iscrivere le zone in causa nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, restando inteso che il governo della Repubblica ellenica presenterà prossimamente alla Commissione una comunicazione dettagliata al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

La Repubblica ellenica trasmette alla Commissione, entro un anno dall'adozione della presente direttiva, una comunicazione dettagliata indicante i termini entro i quali le misure di miglioramenti sostanziali delle infrastrutture collettive saranno effettive nelle zone di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1981. Per il Consiglio Il Presidente P. WALKER (3) Parere reso il 10 luglio 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere reso il 2 luglio 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).