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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1982 che fissa la categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari (82/475/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali1, modificata da ultimo dalla direttiva 80/695/CEE della Commissione2, in particolare l'articolo 10, lettera b),

considerando che, a norma della direttiva citata, gli Stati membri possono prescrivere o ammettere la dichiarazione degli ingredienti utilizzati per la fabbricazione degli alimenti composti; che, in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono ammettere che la dichiarazione degli ingredienti sia sostituita da quella categorie che comprendano vari ingredienti;

considerando che la normativa nazionale di alcuni Stati membri consente il raggruppamento degli ingredienti in varie categorie; che, onde facilitare gli scambi tra questi Stati membri, occorre pertanto adottare disposizioni identiche in materia di etichettatura;

considerando che tali disposizioni si applicano soltanto agli alimenti composti destinati agli animali familiari;

considerando che le indicazioni che accompagnano gli alimenti composti devono anzitutto consentire la corretta informazione dell'utilizzatore dei prodotti in causa;

considerando che una categoria può essere indicata soltanto se l'ingrediente o gli ingredienti utilizzati figurano nella definizione della categoria stessa;

considerando che, per analogia con le norme relative alla dichiarazione degli ingredienti, le categorie sono elencate, secondo la normativa dei vari Stati membri, o in base al loro tenore o in ordine d'importanza ponderale decrescente delle categorie stesse nell'alimento composto;

considerando tuttavia che non è possibile stabilire categorie comprendenti tutti gli ingredienti che entrano nella composizione degli alimenti composti; che il fabbricante deve pertanto indicare separatamente gli ingredienti che non appartengono ad alcuna delle categorie definite nell'allegato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Qualora, in conformità al disposto dell'articolo 5 quater, paragrafo 3 della direttiva 79/373/CEE, l'indicazione della denominazione specifica delle singole materie prime per mangimi possa essere sostituita dall'indicazione della categoria alla quale la materia prima per mangimi appartiene, soltanto le categorie definite nell'allegato possono essere indicate sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti composti per animali familiari.

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva il 1o gennaio 1985 al più tardi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione