DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 relativa all'importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati (83/129/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul commercio comunitario di prodotti ricavati da pelli di foca e, in particolare, da pelli di cuccioli di foca groenlandica e di cistofora crestata;
considerando che in alcuni Stati membri esistono già misure a carattere volontario o normativo per limitare l'importazione o il commercio delle pelli di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») nonché di cuccioli di cistofora crestata («manto grigio-blu»); che uno Stato membro esige fin d'ora che tutti i prodotti ricavati dalla foca siano sottoposti a marchiatura;
considerando che vari studi hanno fatto sorgere dubbi in merito alla situazione delle popolazione di foche groenlandiche e di cistofore crestate, specialmente per quanto riguarda le conseguenze della caccia non tradizionale sulla situazione di conservazione e sulle popolazioni delle cistofore crestate;
considerando che lo sfruttamento delle foche e di altre specie, secondo la loro capacità di resistenza e nel rispetto degli equilibri naturali, è un'occupazione naturale e legittima e costituisce in talune parti del mondo un aspetto importante del sistema di vita tradizionale e dell'economia; che la caccia tradizionale praticata dalle popolazioni Inuit non riguarda i cuccioli di foca e che, pertanto, occorre evitare che siano compromessi gli interessi di queste popolazioni;
considerando che è auspicabile esaminare in modo più approfondito gli aspetti scientifici e le conseguenze dell'uccisione di cuccioli di foca groenlandica e di cistofora crestata; che in attesa dei risultati di tale esame occorre adottare e mantenere le misure temporanee in conformità della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 5 gennaio 19833;
considerando che si è preso atto che alla caccia dei cuccioli di foca sono già stati posti determinati limiti; che il Consiglio ha invitato la Commissione a continuare, nell'ambito dei suoi contatti continui con gli Stati interessati, la ricerca di soluzioni che rendano superflua una limitazione delle importazioni;
considerando che il Consiglio procederà ad un nuovo esame della situazione basandosi su una relazione che la Commissione gli presenterà anteriormente al 1o settembre 1983,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. Gli Stati membri adottano o mantengono in vigore tutte le misure necessarie per garantire che i prodotti elencati nell'allegato non siano importati a fini commerciali nel loro territorio.
2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 2
La presente direttiva è applicabile dal 1o ottobre 1983
Art. 3
La presente direttiva si applica soltanto ai prodotti che non provengono dalla caccia tradizionale praticata dalle popolazioni Inuit.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL