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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (83/182/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che i regimi fiscali applicati all'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ad uso privato o professionale sono di ostacolo alla libera circolazione dei residenti comunitari all'interno della Comunità;

considerando che la soppressione degli ostacoli risultanti da questi regime fiscali è particolarmente necessaria ai fini della costituzione di un mercato economico che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno;

considerando che in taluni casi è necessario poter stabilire con certezza la qualità di residente di uno Stato membro;

considerando che è sembrato opportuno, in un primo tempo, limitare il campo di applicazione della presente direttiva, per taluni mezzi di trasporto, a quelli che sono stati acquistati o importati alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Alle condizioni stabilite in appresso, gli Sati membri accordano, all'atto dell'importazione temporanea in provenienza da uno Stato membro di autoveicoli a motore — compresi i rimorchi —, roulottes da campeggio, imbarcazioni da diporto, aerei da turismo, velocipedi e cavalli da sella, una franchigia:

dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle accise e da ogni altra imposta sui consumi,

dalle tasse che figurano in allegato alla presente direttiva.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica del pari ai normali pezzi di ricambio, accessori e attrezzature importati con i mezzi di trasporto.

3. Dalla franchigia di cui al paragrafo 1 sono esclusi i veicoli commerciali.

4.

  1. a) Il campo di applicazione della presente direttiva non comprende l'importazione temporanea di veicoli da turismo, roulottes da campeggio, imbarcazioni da diporto, aerei da turismo e velocipedi per uso privato, non acquistati né importati alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro e/o ai quali sia concesso, a titolo dell'esportazione, un esonero o un rimborso di imposte sulla cifra d'affari, accise o qualsiasi altra imposta di consumo. Per l'applicazione della presente direttiva, sono considerati rispondenti alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro i mezzi di trasporto acquistati alle condizioni di cui all'articolo 15, punto 10, della direttiva 77/388/CEE4; tuttavia gli Stati membri possono ritenere non rispondenti a tali condizioni i mezzi di trasporto acquistati alle condizioni di cui al terzo trattino di detto punto.

  2. b) Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, adotterà entro e non oltre il 31 dicembre 1985 le norme comunitarie per la concessione della franchigia ai mezzi di trasporto di cui alla lettera a), primo comma, tenendo conto della necessità di evitare doppie imposizioni e di garantire la tassazione normale e completa dei mezzi di trasporto per uso privato.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

  1. a) «veicoli commerciali», i veicoli stradali che, per il loro tipo di costruzione e l'attrezzatura, sono atti e destinati al trasporto con o senza compenso:

    di oltre nove persone, compreso il conducente,

    di merci,

    nonché i veicoli stradali per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto;

  2. b) «veicoli da turismo», i veicoli stradali, compreso l'eventuale rimorchio, diversi da quelli di cui alla lettera a);

  3. c) «uso professionale» di un mezzo di trasporto, l'utilizzazione di tale mezzo di trasporto per l'esercizio diretto di una attività retribuita o avente scopo di lucro;

  4. d) «uso privato», ogni altro uso.

Art. 3 Importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto per uso privato

È concessa una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1, per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea dei veicoli da turismo, delle roulottes da campeggio, delle imbarcazioni da diporto, degli aerei da turismo e dei velocipedi, alle seguenti condizioni:

  1. a) il privato che importa i suddetti beni deve:

    1. aa) avere la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell'importazione temporanea;

    2. bb) utilizzare i suddetti mezzi di trasporto per uso privato;

  2. b) i mezzi di trasporto non possono essere né ceduti né noleggiati nello Stato membro di importazione temporanea, né prestati a residenti di questo Stato. Tuttavia, i veicoli da turismo appartenenti a un'impresa di noleggio con sede sociale nella Comunità possono essere ridati a noleggio a un non residente, per essere riesportati, se si trovano nel paese in seguito all'esecuzione di un contratto di noleggio che ha avuto termine in detto paese. Essi possono altresì essere riportati nello Stato membro in cui è iniziato il noleggio da un dipendente dell'impresa di noleggio, anche se quest'ultimo risiede nello Stato membro di importazione temporanea.

Art. 4 Importazione temporanea di veicoli da turismo per uso professionale

1.

È concessa una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1 in caso di importazione di veicoli da turismo adibiti ad uso professionale, alle seguenti condizioni:

  1. a) il privato che importa il veicolo da turismo:

    1. aa) deve avere la sua normale residenza in uno Stato membro diverso da quello dell'importazione temporanea;

    2. bb) non può utilizzare il veicolo all'interno dello Stato membro d'importazione temporanea per il trasporto di persone dietro remunerazione o altri vantaggi materiali, né per il trasporto industriale o commerciale di merci con o senza remunerazione;

  2. b) il veicolo da turismo non può essere ceduto, noleggiato o prestato nello Stato membro d'importazione temporanea;

  3. c) il veicolo da turismo deve essere stato acquistato, o importato, alle condizioni fiscali generali applicate sul mercato interno dello Stato membro in cui l'utente risiede normalmente e non deve beneficiare, a titolo dell'esportazione, di alcuna esenzione o di alcun rimborso di imposte sulla cifra di affari, di accise o di altre imposte sui consumi.

Tale condizione si presume osservata quando il veicolo è munito di una targa di immatricolazione di serie normale nello Stato membro d'immatricolazione, esclusa ogni targa provvisoria.

Tuttavia, per i veicoli da turismo immatricolati in uno Stato membro in cui il rilascio delle targhe di immatricolazione di serie normale non dipende dall'osservanza delle condizioni fiscali generali applicate sul mercato interno, gli utenti devono provare con qualsiasi mezzo il pagamento delle imposte sui consumi.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 avrà una durata continua o non continua

di sette mesi per ogni periodo di dodici mesi, in caso di importazione di un veicolo da turismo effettuata dai rappresentanti di commercio di cui all'articolo 3 della direttiva 64/224/CEE5;

di sei mesi, per ogni periodo di dodici mesi, in tutti gli altri casi.

Art. 5 Casi particolari di importazione temporanea di veicoli da turismo

1. È concessa una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1 all'atto dell'importazione temporanea di veicoli da turismo, nei seguenti casi:

  1. a) in caso di utilizzazione di un veicolo da turismo immatricolato nel paese di normale residenza dell'utente per il percorso effettuato regolarmente nel territorio di un altro Stato membro per recarsi dalla propria residenza al luogo di lavoro dell'impresa e ritornare. Tale franchigia non è soggetta a nessun limite di durata;

  2. b) in caso di utilizzazione da parte di uno studente di un veicolo da turismo immatricolato nello Stato membro in cui egli risiede normalmente, nel territorio dello Stato membro in cui lo studente soggiorna all'unico scopo di proseguirvi gli studi.

2. La concessione delle franchigie di cui al paragrafo 1 è subordinata unicamente al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Art. 6 Franchigia all'importazione temporanea di cavalli da sella nel quadro del turismo a cavallo

È concessa una franchigia dalle imposte e tasse di cui all'articolo 1 per una durata di tre mesi, in ogni Stato membro, all'atto dell'importazione temporanea di cavalli da sella alle seguenti condizioni:

  1. a) i cavalli da sella devono entrare nel territorio dello Stato membro d'importazione temporanea allo scopo e/o nel corso di gite effettuate dai loro cavalieri. Gli Stati membri possono escludere dalla franchigia le importazioni di cavalli collocati a bordo di mezzi di trasporto, effettuate dai loro residenti;

  2. b) la franchigia deve essere richiesta al più tardi al momento dell'entrata nel territorio dello Stato membro d'importazione temporanea. Se la franchigia è richiesta prima dell'importazione temporanea, il cavaliere può essere dispensato dall'obbligo di entrare nel territorio dello Stato membro d'importazione temporanea attraverso un posto di frontiera;

  3. c) i cavalli da sella non possono essere noleggiati né prestati né ceduti ad un terzo nello Stato membro d'importazione temporanea, né utilizzati per fini diversi dalla gita.

Art. 7 Norme generali per la determinazione della residenza

1.

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per «residenza normale» il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

2. 1 privati forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d'identità, o mediante qualsiasi altro documento valido.

3. Qualora le autorità competenti dello Stato membro d'importazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale effettuata in conformità del paragrafo 2 od anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere qualsiasi elemento d'informazione o prove supplementari.

Art. 8 Norme complementari per la determinazione della residenza in caso di uso professionale di un veicolo da turismo

Nei casi eccezionali in cui, malgrado le ulteriori informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, fornite all'autorità competente dello Stato membro di importazione, sussistono ancora seri dubbi, l'importazione temporanea di un veicolo da turismo per uso professionale può essere sottoposta al versamento di una cauzione.

Tuttavia, se l'utente del veicolo fornisce la prova che ha la normale residenza in un altro Stato membro, l'autorità dello Stato membro di importazione temporanea ha l'obbligo di rimborsare la cauzione entro due mesi a decorrere dalla presentazione della suddetta prova.

Art. 9 Regimi speciali

1. Gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore e/o di prevedere regimi più favorevoli di quelli contemplati dalla presente direttiva. Essi hanno in particolare facoltà di permettere, su richiesta dell'importatore, l'importazione temporanea per periodi più lunghi di quelli di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2. In quest'ultimo caso, gli Stati membri possono riscuotere le tasse elencate nell'allegato della presente direttiva per i periodi superiori a quelli previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono consentire di noleggiare a un residente dello Stato membro d'importazione i veicoli da turismo di cui all'articolo 3, lettera b), seconda frase, per essere riesportati.

2. In nessun caso, gli Stati membri possono applicare, in virtù della presente direttiva, franchigie fiscali all'interno della Comunità meno favorevoli di quelle che concederebbero ai mezzi di trasporto provenienti da un paese terzo.

3.

Per quanto riguarda la residenza normale, il Regno di Danimarca è autorizzato a mantenere le sue norme vigenti in base alle quali si presume che ogni persona, anche se studente, nel caso dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), abbia la propria residenza normale in Danimarca se vi rimane almeno un anno o 365 giorni in un periodo di ventiquattro mesi.

Tuttavia, per evitare una doppia imposizione:

quando l'applicazione di dette norme porti a ritenere che una persona abbia due residenze, la residenza normale di questa persona è situata nel luogo in cui dimorano il suo coniuge e i suoi figli;

nei casi analoghi il Regno di Danimarca si concerta con l'altro Stato membro interessato per stabilire quale delle due residenze deve essere presa in considerazione per l'imposizione.

Prima dello scadere di un periodo di tre anni, il Consiglio, in base a una relazione della Commissione, procederà a un riesame della deroga prevista dal presente paragrafo e, se necessario, adotterà le misure necessarie per assicuramela soppressione, su proposta della Commissione sulla base dell'articolo 99 del trattato.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i regimi di cui al paragrafo 1 al momento in cui adempiono agli obblighi di cui all'articolo 10. La Commissione comunica successivamente tali regimi agli altri Stati membri.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando l'applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva pone difficoltà, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano di comune accordo le decisioni necessarie, tenendo conto in particolare delle convenzioni e delle direttive comunitarie in materia di reciproca assistenza.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, presenta ogni due anni al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la nozione di «residenza normale», e propone se del caso le disposizioni comunitarie necessarie per giungere all'instaurazione di un sistema uniforme in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1983. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL