DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1983 recante modifica della direttiva 82/400/CEE che modifica la direttiva 77/391/CEE ed istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (83/253/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che, con la direttiva 82/400/CEE4, è stata istituita, in particolare, un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e dalla leucosi dei bovini;
considerando che, per rendere più trasparente la ripartizione degli stanziamenti, è necessario raggruppare la totalità delle spese relative alle varie azioni condotte dalla Comunità in campo veterinario nel capitolo delle spese per il settore agricolo;
considerando che, per assoggettare le spese comunitarie originate dall'esecuzione dell'azione in questione a norme di carattere finanziario e monetario e procedure adeguate, occorre rendere applicabili in tale settore, mutatis mutandis, sia gli articoli corrispondenti del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/806, sia il regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie7,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Nella direttiva 82/400/CEE è inserito il seguente articolo:
«Articolo 7 bis
Si applicano, mutatis mutandis, il regolamento (CEE) n. 129/78 e gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70».
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1983. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE