DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 1984 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Regno Unito) (84/169/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo3,
considerando che nella direttiva 75/276/CEE4 sono indicate le zone del Regno Unito che figurano nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE;
considerando che il governo del Regno Unito ha chiesto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, che l'elenco sia ampliato sulla base di una nuova definizione delle zone svantaggiate; che pertanto la direttiva 75/276/CEE deve essere sostituita da una nuova direttiva;
considerando che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, il governo del Regno Unito ha comunicato alla Commissione sei zone suscettibili di figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate nonchù le informazioni relativa alle caratteristiche di tali zone;
considerando che, per definire ciascuna delle zone in causa, sono stati fissati gli indici seguenti per quanto riguarda la presenza di terre pocco produttive di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 75/268/CEE: parte della superficie erborea superiore al 70 % della superficie agricola utilizzata, densità animale inferiore a 1 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro foraggero e ammontare dei canoni di affitto non superiore al 65 % della media nazionale;
considerando che i risultati economici delle aziende agricole, notevolmente inferiori alla media, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 75/268/CEE sono stati definiti mediante l'indice riferito al reddito da lavoro non superiore all'80 % della media nazionale;
considerando che l'indice adottato in merito alla scarsa densità di popolazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 75/268/CEE, non supera i 55 abitanti per km², escludendo i centri urbani e industriali, laddove le medie nazionale e comunitaria sono rispettivamente di 229 e 163 abitanti per km²; che la parte minima della popolazione agricola attiva nella popolazione attiva totale è del 30 %, escludendo i centri urbani e industriali;
considerando che, per determinare le zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e che possono essere equiparate alle zone svantaggiate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE, è stata presa in considerazione l'esistenza sia di condizioni naturali di produzione sfavorevoli (pendii, forti venti, idraulica agraria sfavorevole), sia di svantaggi derivanti dalla situazione geografica (situazione insulare); che, inoltre, la superficie complessiva di tali zone non supera il 2,5 % della superficie dello Stato membro in causa;
considerando che la natura e il livello degli indici di cui sopra fissati dal governo del Regno Unito per definire le zone comunicate alla Commissione corrispondono alle caratteristiche delle zone agricole svantaggiate, di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Le zone del territorio del Regno Unito, figuranti nell'allegato, fanno parte dell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE.
Art. 2
La direttiva 75/276/CEE è abrogata.