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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1984 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (84/186/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

viste le proposte della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che il 19 marzo 1981 è stata trasmessa al Consiglio una proposta della Commissione che tende a modificare alcune disposizioni della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatile da cortile4, modificata, da ultimo, dalla direttiva 82/532/CEE5; che tale proposta tende in particolare a modificare e precisare le regole d'ispezione, a regolare il problema del finanziamento dei costi d'ispezione e a rinviare la data di scadenza della deroga di cui all'articolo 16 bis, lettera a), terzo trattino, relativa alla macellazione e all'eviscerazione dei volatili da cortile, per prorogare tale deroga dal 15 agosto 1981 al 15 agosto 1986 poiché in alcuni Stati membri la produzione di pollame effilato è tuttora importante;

considerando che la direttiva 71/118/CEE ha in particolare limitato alle carcasse di volatili, che dopo la refrigerazione sono immediatamente congelate o surgelate, l'impiego del procedimento di refrigerazione delle carni fresche di volatili da cortile mediante immersione in acqua, applicato conformemente alla suddetta direttiva; che la stessa attribuisce agli Stati membri la facoltà di concedere deroghe a questa limitazione; che le deroghe concesse spirano il 31 marzo 1984;

considerando d'altra parte che il 14 febbraio 1979 è stata trasmessa al Consiglio una proposta della Commissione intesa ad estendere alle carcasse destinate ad essere commercializzate refrigerate l'impiego del procedimento di refrigerazione summenzionato;

considerando che, data la situazione dei lavori sulle diverse proposte, è necessario rinviare la data di scadenza delle deroghe summenzionate fino all'adozione di una regolamentazione comunitaria sui costi di ispezione derivanti dalla direttiva 71/118/CEE, sulla determinazione delle condizioni particolari d'igiene nelle quali il procedimento di refrigerazione detto «contro corrente» può essere esteso alle carni fresche di volatili che non sono immediatamente congelate o surgelate, nonché sulla produzione e l'ispezione dei volatili parzialmente sviscerati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

All'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e all'articolo 16 bis, lettera a), terzo trattino, della direttiva 71/118/CEE, la data del 31 marzo 1984 è sostituita da quella del 30 giugno 1984.

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1984. Per il Consiglio Il Presidente M. ROCARD