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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1984 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (84/500/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari1, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che l'articolo 2 della direttiva 76/893/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità da costituire un pericolo per la salute umana;

considerando che l'articolo 3 della stessa direttiva prevede che il Consiglio, in conformità della procedura dell'articolo 100 del trattato, adotti mediante direttiva le disposizioni specifiche applicabili a taluni gruppi di materiali ed oggetti (direttive specifiche);

considerando che nella maggior parte degli Stati membri gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari sono sottoposti a disposizioni imperative volte a proteggere la salute umana, riguardanti la limitazione dei quantitativi di piombo e di cadmio estraibili;

considerando che tali disposizioni variano da uno Stato membro all'altro, creando ostacoli all'istituzione e al funzionamento del mercato comune;

considerando che tali ostacoli possono essere eliminati se l'immissione nel mercato sul piano comunitario degli oggetti di ceramica viene subordinata a norme uniformi; che è pertanto necessario armonizzare i valori dei limiti, i metodi di prova e di analisi;

considerando che lo strumento atto a raggiungere tale obiettivo è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 76/893/CEE, le cui norme generali diventano in tal modo applicabili anche a questo caso specifico;

considerando che l'adeguamento al progressso tecnico di talune misure di controllo e di analisi previste dalla direttiva è un provvedimento di applicazione e che è necessario affidarne l'adozione alla Commissione per semplificare ed accelerare la procedura;

considerando che, in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle disposizioni relative al settore dei materiali e degli oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari, è necessario prevedere una procedura che crei una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione del Consiglio del 13 novembre 1969,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 76/893/CEE.

2. La presente direttiva riguarda l'eventuale cessione di piombo e di cadmio da parte degli oggetti di ceramica che, come prodotti finiti, sono destinati ad entrare in contatto o sono messi in contatto, conformemente alla loro destinazione, con i prodotti alimentari.

3. Per «oggetti di ceramica» si intendono gli oggetti fabbricati a base di una miscela di materiali inorganici composti generalmente da una proporzione elevata di minerali argillosi o silicei cui sono aggiunti eventualmente piccoli quantitativi di sostanze organiche. Tali oggetti vengono innanzi tutto modellati e la forma così ottenuta viene fissata permanentemente mediante cottura. Essi possono essere vetrificati, smaltati e/o decorati.

Art. 2

1. I quantitativi di piombo e di cadmio ceduti dagli oggetti di ceramica non devono superare i limiti fissati qui di seguito.

2. I quantitativi di piombo e di cadmio ceduti dagli oggetti di ceramica sono determinati mediante una prova, le cui condizioni sono definite nell'allegato I, ed utilizzando il metodo d'analisi descritto nell'allegato IL

3.

Qualora un oggetto di ceramica sia costituito da un recipiente munito di un coperchio in ceramica, il limite di piombo e/o cadmio da non superare (mg/dm2 o mg/1 è quello che si applica al solo recipiente.

Il solo recipiente e la superficie interna del coperchio sono sottoposti a prova separatamente e nelle stesse condizioni.

La somma dei due tassi di estrazione del piombo e/o del cadmio così ottenuta è riferita, secondo i casi, alla superficie o al volume del solo recipiente.

4. Un oggetto di ceramica si considera conforme alla presente direttiva se i quantitativi di piombo e/o di cadmio estratti durante la prova effettuata nelle condizioni di cui agli allegati I e II non superano i limiti seguenti :

PbCd
—Categoria 1 Oggetti non riempibili e oggetti riempibili la cui profondità interna, misurata tra il punto più basso ed il piano orizzontale che passa per il bordo superiore, è inferiore o pari a 25 mm0,8 mg/dm20,07 mg/dm2
—Categoria 2 Tutti gli altri oggetti riempibili4,0 mg/10,3 mg/1
—Categoria 3 Utensili per cottura; imballaggi e recipienti destinati alla conservazione, di capacità superiore a 3 litri1,5 mg/10,1 mg/1

5. Qualora un oggetto di ceramica non superi i quantitativi summenzionati di più del 50 %, tale oggetto si considera nondimeno conforme alla presente direttiva se almeno altri tre oggetti, identici sul piano della forma, delle dimensioni, della decorazione e della vernice, sono sottoposti ad una prova effettuata alle condizioni di cui agli allegati I e II, se i quantitativi di piombo e/o di cadmio estratti da tali oggetti non superano in media i limiti fissati e se ciascuno di tali oggetti non supera tali limiti di più del 50 %.

Art. 2 bis

1.

Nelle varie fasi della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta in conformità dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità e contiene le informazioni di cui all’allegato III della presente direttiva.

2. Su richiesta, il fabbricante o l’importatore nella Comunità fornisce alle autorità nazionali competenti un’adeguata documentazione al fine di comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all’articolo 2. Tale documentazione contiene i risultati dell’analisi effettuata, le condizioni di prova e il nome e l’indirizzo del laboratorio che ha effettuato le prove.

Art. 3

Le modifiche da apportare agli allegati, salvo i punti 1 e 2 dell'allegato I, in funzione dell'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 76/893/CEE.

Art. 4

1. Prima della scadenza di un termine di tre anni dalla notifica1 della presente direttiva, il Consiglio, conformemente alla procedura prevista all'articolo 100 del trattato, stabilisce:

  1. a) i limiti a cui devono essere sottoposte le parti degli oggetti di ceramica che vengono a contatto con le labbra,

  2. b) i metodi di controllo dell'osservanza dei limiti di cui alla lettera a).

2. Durante lo stesso periodo, la Commissione, in base ai dati tossicologici e tecnologici, riesamina i limiti fissati all'articolo 2 in vista di una loro riduzione come pure le condizioni di illuminazione della prova di cui all'allegato I e presenta eventualmente al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

Art. 5

1.

Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro legislazioni per conformarsi alla presente direttiva, in modo da:

— consentire, tre anni dopo la notifica dalla presente direttiva, il commercio degli oggetti di ceramica conformi alla presente direttiva;

— proibire, cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, il commercio degli oggetti di ceramica non conformi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono vietare o mantenere il divieto di fabbricazione degli oggetti di ceramica non conformi alla presente direttiva.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1984. Per il Consiglio Il Presidente J. BRUTON (1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 17 ottobre 1984.