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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1984 relativa agli obblighi reciproci degli organismi di assicurazione crediti all'esportazione degli Stati membri che operano per conto o con il sostegno dello Stato, oppure degli enti pubblici che agiscono in luogo di tali organismi, per quanto riguarda le garanzie congiunte di un contratto che comporta una o più subforniture in uno o più Stati membri delle Comunità europee (84/568/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'assicurazione e il finanziamento delle esportazioni incidono sui flussi commerciali internazionali e in quanto tali costituiscono uno strumento efficace di politica commerciale;

considerando che, in seguito alla crescente interdipendenza delle economie degli Stati membri, si manifesta una tendenza all'aumento delle operazioni di esportazione effettuate in collaborazione da più imprese di diversi Stati membri;

considerando che la cooperazione costituisce un fattore di primo piano, se non determinante, ai fini della competitività delle esportazioni comunitarie sui mercati dei paesi terzi;

considerando che è quindi opportuno promuovere tale cooperazione, in particolare nel settore delle cessioni di contratti;

considerando che le divergenze tra i regimi in materia di garanzie e di finanziamento all'esportazione attualmente in vigore negli Stati membri possono provocare difficoltà ai fini della realizzazione delle suddette operazioni di esportazione;

considerando che l'assicurazione congiunta è una formula di collaborazione tra gli assicuratori crediti dei vari Stati membri che consente alle imprese degli stessi di cooperare nel settore delle esportazioni;

considerando che è pertanto opportuno prendere provvedimenti ai fini di un efficace funzionamento di questa formula di collaborazione tra assicuratori crediti;

considerando infine che i sistemi di garanzia e di finanziamento vigenti negli Stati membri hanno ripercussioni dirette sul funzionamento del mercato comune e che sembra utile applicare questa formula di collaborazione anche nel campo degli scambi intracomunitari; che l'esecuzione della presente direttiva non comporta tuttavia nessuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri e che pertanto non è obbligatorio consultare il Parlamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. Gli Stati membri vigilano a che gli organismi di assicurazione crediti all'esportazione, che operano per conto o con il sostegno dello Stato, oppure i servizi pubblici che intervengono in luogo di tali organismi, rispettino, per quanto riguarda gli obblighi reciproci, le disposizioni della convenzione tipo in allegato, qualora deliberino di assumere, congiuntamente ad un organismo oppure ad un servizio pubblico di un altro Stato membro, garanzie relative ad un contratto che comporta una o più subforniture in uno o più Stati membri.

2. Le disposizioni in allegato non escludono l'adozione, da parte degli organismi o dei servizi di cui al paragrafo 1, di disposizioni supplementari, che non influiscano sull'essenza delle disposizioni di cui in allegato, all'atto della loro applicazione a ciascuna operazione particolare.

Art. 2

Due anni dopo l'attuazione della presente direttiva, la Commissione presenta una relazione sull'esperienza acquisita in sede di applicazione delle disposizioni in allegato.

Proposte di modifica di dette disposizioni possono essere presentate dalla Commissione in qualsiasi momento.

Art. 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni dell'allegato entro sei mesi dalla notifica (1) della presente direttiva.

Essi comunicano alla Commissione tali misure.

Articolo

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente P. BARRY (1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 dicembre 1984.