DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1985 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Irlanda) (85/350/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Parlamento europeo3,considerando che la direttiva 75/272/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Irlanda)4, indica le zone dell'Irlanda incluse in detto elenco comunitario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE;considerando che, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, il governo dell'Irlanda ha chiesto un'estensione delle zone svantaggiate tramite una loro nuova definizione; che occorre pertanto sostituire la direttiva 75/272/CEE con la presente direttiva;considerando che, in conformità con l'articolo 2, para- grafo 1, della direttiva 75/268/CEE, il governo dell'Ir- landa ha fatto sapere alla Commissione che esso auspica che alcune zone siano incluse nell'elenco comunitario delle zone agricole e svantaggiate; che esso ha fornito informazioni sulle caratteristiche delle medesime;considerando che per definire ciascuna zona in questione sono stati applicati i criteri, relativi all'esistenza di terre poco produttive, previsti all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 75/268/CEE, seguenti: percentuale di seminativi inferiore al 7,8 % e carico di bestiame inferiore ad una unità di bovini adulti per ettaro foraggero;considerando che la nozione di risultati economici notevolmente inferiori alla media, prevista all'articolo 3, para- grafo 4, lettera b), della direttiva 75/268/CEE, corrisponde ad un reddito agricolo familiare, per attivo agricolo maschio, non superiore all'80 % della media nazionale;considerando che la scarsa densità di popolazione prevista all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 75/268/CEE corrisponde ad una densità non superiore a 27 abitanti per km$ (laddove la media nazionale e quella comunitaria sono rispettivamente di 49 e 163 abitanti per km$); che la percentuale minima della popolazione agricola attiva totale è del 30 %;considerando che il tipo ed il livello dei criteri summenzionati, applicati dal governo dell'Irlanda per definire le zone comunicate alla Commissione, sono conformi alle caratteristiche delle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE;considerando che le zone adiacenti alla regione occidentale (Western region) devono far parte di questa regione ai sensi della presente direttiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Le zone dell'Irlanda elencate nell'allegato della presente direttiva sono incluse nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE.
Art. 2
La direttiva 75/272/CEE è abrogata.