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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria (86/113/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che l'organizzazione comune dei mercati si estende alle uova; che la normativa riguardante le condizioni di produzione delle uova, e segnatamente le condizioni di allevamento delle galline, riveste particolare importanza ai fini del corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati; che, infatti, l'esistenza di disparità fra le regolamentazioni nazionali può provocare distorsioni della concorrenza, dannose per il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che l'allevamento delle galline ovaiole in batteria costituisce il sistema di produzione di uova maggiormente utilizzato nella Comunità e contribuisce in vastissima misura all'elevata produttività del settore in causa; che tuttavia, visto che in alcuni casi tale sistema di allevamento può provocare sofferenze inutili ed eccessive agli animali, gli stati membri hanno deciso di regolamentarne taluni aspetti, fra cui le dimensioni delle gabbie, in maniera differente;

considerando che occorre pertanto stabilire parametri prioritari e definire requisiti comuni minimi in materia, al fine di ovviare alle difficoltà esistenti e di consentire in tal modo un funzionamento più soddisfacente dell'organizzazione comune di mercato, in particolare per quanto riguarda le finalità enunciate all'articolo 39 del trattato, tenendo conto al tempo stesso della necessità di proteggere gli animali;

considerando che, per garantire l'efficacia delle disposizioni della presente direttiva, è opportuno prevedere misure di controllo comunitarie;

considerando che, per predisporre le basi per ulteriori misure comunitarie, occorre proseguire gli studi sulla protezione delle galline, non solo per quanto concerne l'allevamento in batteria, ma anche gli altri possibili metodi di allevamento;

considerando che in taluni stati membri l'adeguamento delle strutture esistenti alle norme fissate dalla presente direttiva comporta una riduzione della produzione; che è pertanto opportuno agevolare tale adeguamento nelle condizioni stabilite dalla presente direttiva senza creare scompensi strutturali e di mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.

Art. 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

1. galline ovaiole, le galline adulte della specie Gallus gallus allevate ai fini della produzione di uova;

2. gabbia di batteria, uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole in un sistema a batteria;

3. sistema a batteria, un insieme di gabbie disposte in fila su un unico piano o incastellate.

Art. 3

1. Gli stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 1988,

— tutte le gabbie di recente costruzione per l'utilizzazione all'interno della Comunità e

— tutte le gabbie messe in funzione per la prima volta

  1. a) le galline ovaiole devono disporre di almeno 450 cm2 di superficie della gabbia, utilizzabile senza restrizioni, in particolare escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere l'area disponibile, e misurata su un piano orizzontale;

  2. b) deve essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali nella gabbia;

  3. c) ogni gabbia in batteria deve disporre di un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza della mangiatoia di cui alla lettera b), a meno che non siano impiegati abbeveratoi a tettarella o a coppetta. Nel caso degli abbeveratoi a tettarella o a coppetta, almeno due di queste devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;

  4. d) l'altezza minima della gabbia in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65 % della superficie e a 35 cm in ogni punto;

  5. e) il pavimento delle gabbie deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 % ovvero 8 gradi. In caso di pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare, gli stati membri possono permettere pendenze maggiori.

soddisfino almeno ai seguenti requisiti:

2. Gli stati membri provvedono inoltre affinché, a decorrere dal 1o gennaio 1995, tutte le gabbie in batteria soddisfino ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e).

Art. 4

Gli stati membri provvedono affinché le condizioni di allevamento delle galline ovaiole in batteria siano conformi alle prescrizioni generali previste nell'allegato.

Art. 5

Le disposizioni dell'allegato possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 8 onde tener conto dei progressi scientifici.

Art. 6

Gli stati membri garantiscono che l'autorità competente proceda ad ispezioni onde verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, ivi comprese quelle dell'allegato.

Art. 7

1. Peraltro, allo scopo di assicurare l'osservanza della presente direttiva e la sua applicazione uniforme da parte degli stati membri, la Commissione procede regolarmente ed in modo adeguato, ad una verifica sul posto della sua applicazione, in collaborazione con i servizi nazionali competenti.

2.

A tale effetto gli esperti della Commissione eseguono operazioni di ispezione congiuntamente con i servizi nazionali nell'ambito di programmi di ispezione, adottati in cooperazione con le autorità competenti dello stato membro interessato.

Ove si rilevi che la presente direttiva non è osservata, la Commissione ne informa le autorità nazionali competenti.

La Commissione redige relazioni periodiche generali sull'esito delle ispezioni compiute. Dette relazioni sono comunicate agli stati membri.

3. La Comunità prende a carico in misura adeguata le spese causate dalla partecipazione della Commissione alle ispezioni previste nel paragrafo 1.

4. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 8. Secondo la medesima procedura può essere elaborato un codice contenente le norme da seguire in occasione delle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 8

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, in appresso denominato «comitato», è chiamato a pronunciarsi senza indugio dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli stati membri viene attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure entro due giorni, pronunciandosi alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

4.

La Commissione adotta misure e le mette immediatamente in applicazione se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da adottare.

Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se, entro tre mesi dalla data in cui la proposta gli è stata sottoposta, il Consiglio non ha adottato alcuna misura, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure. Articolo 9

La Commissione presenta anteriormente al 1o gennaio 1983 una relazione sugli sviluppi scientifici in materia di benessere delle galline nei vari sistemi di allevamento nonché sulle disposizioni di cui all'allegato, eventualmente accompagnata da adeguate proposte di adattamento.

Art. 10

Dalla data di presa d'effetto della presente direttiva fino alla scadenza del periodo transitorio, possono considerarsi compatibili con il mercato comune, a titolo degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, gli aiuti nazionali per l'ampliamento funzionale dei fabbricati di ricezione delle batterie, necessari ad assicurare l'allevamento dello stesso numero di capi, tenendo conto anche dell'ammortamento di questi edifici.

Art. 11

Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS