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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 luglio 1986 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Germania) (86/465/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 797/852, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo3,

considerando che la direttiva 75/270/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE4 ha stabilito le zone della Repubblica federale di Germania incluse nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE, un'estensione dell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE in conseguenza di una nuova definizione dei criteri di delimitazione delle zone svantaggiate e del trasferimento di zone precedentemente classificate secondo l'articolo 3, paragrafo 5 di detta direttiva e costituenti parte integrante di tali zone omogenee di estensione; che detto governo ha chiesto un'estensione dell'elenco delle zone limitate nelle quali ricorrono svantaggi specifici, di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della medesima direttiva;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE, le zone che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone;

considerando che gli indici utilizzati sono l'esistenza di condizioni climatiche molto difficili di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino della direttiva 75/268/CEE e un'altitudine minima di 800 metri (punto centrale del nucleo abitato o altitudine media del comune);

considerando che, allorché vi è combinazione del fattore climatico e di quello costituito dalla pendenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino della direttiva 75/268/CEE, è stata prevista un'altitudine minima di 600 metri e una pendenza minima del 18 %;

considerando che, per quanto concerne la presenza di terre poco produttive e i risultati economici delle aziende notevolmente inferiori alla media, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b) della direttiva 75/268/CEE, le zone sono state definite mediante un indice complesso, «indice di comparabilità agricola» (Landwirtschaftliche Vergleichszahl, LVZ), utilizzato dall'amministrazione fiscale in quanto riflette i risultati economici delle aziende; che questo indice ha per base la produttività naturale (qualità del suolo e condizioni climatiche) il cui valore è corretto mediante fattori quali eterogeneità dei terreni, condizioni naturali di scorrimento delle acque, ecc., ivi comprese le condizioni di produzione diverse da quelle naturali;

considerando che il valore massimo dell'indice di cui sopra nelle zone svantaggiate è stato fissato a 28, il che corrisponde al 70 % dell'indice medio nazionale (40) (tranne in due zone, con i valori 29,1 e 29,2); che tale indice medio è stato fissato a 32,5 in alcuni casi specifici, ossia nelle zone agricole svantaggiate in cui la percentuale dei prati e dei pascoli permanenti supera l'80 % della superficie agricola utilizzata (SAU);

considerando che, per quanto concerne la scarsa densità della popolazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 75/268/CEE, l'indice fissato si trova ad un livello, relativamente elevato, di 130 abitanti per chilometro quadrato (escludendo, in un caso, la popolazione dei centri urbani e industriali); che tale livello corrisponde approssimativamente alla metà della media nazionale (247); che esso riflette la situazione di uno Stato membro densamente popolato, caratterizzato da un'ottima ripartizione nell'ambito dell'intero territorio dei settori secondario e terziario e che ha dotato le sue regioni di infrastrutture e di servizi numerosi; che la redditività di queste infrastrutture e servizi richiede una densità di popolamento relativamente elevata; che, inoltre, la parte minima della popolazione agricola attiva nella popolazione attiva totale che è stata fissata pari al 15 % (tranne in due zone, in cui si situa al 7,7 % e al 12,1 %), mentre la media nazionale è del 5,1 %;

considerando che, dovendo definire le zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici che possono essere assimilate alle zone svantaggiate e di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, l'indice preso in considerazione è l'esistenza sia di condizioni naturali di produzione sfavorevoli (LVZ generalmente inferiore a 25), sia di svantaggi risultanti dai vincoli relativi alla protezione costiera e alla salvaguardia dei paesaggi; che, inoltre, la superficie dell'insieme di queste zone non supera il 4 % della superficie dello Stato membro in questione;

considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati, utilizzati dal governo della Repubblica federale di Germania per definire i tre tipi di zone comunicati alla Commissione, corrispondono, rispettivamente, alle caratteristiche delle zone di montagna, delle zone svantaggiate e delle zone in cui ricorrono svantaggi specifici, di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che, stando alle indicazioni fornite dallo Stato membro in questione queste zone sono provviste di infrastrutture collettive sufficienti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: