DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 luglio 1986 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Spagna) (86/466/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate1, modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 797/852, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo3,
considerando che il governo del Regno di Spagna ha comunicato alla Commissione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE, le zone che possono essere incluse nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di tali zone;
considerando che per la definizione delle zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, sono stati applicati i seguenti criteri: altitudine minima di 1 000 metri o pendenza minima del 20 %; che in caso di combinazione di questi due fattori le zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva citata possono essere definite da un'altitudine minima di 600 metri e da una pendenza minima del 15 %, tranne che per un limitato numero di villaggi totalmente circondati da montagne, per i quali la pendenza può essere ridotta al 12 %;
considerando che l'esistenza di terre poco produttive di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 75/268/CEE per la regione umida della Spagna settentrionale è stato assunto come criterio un livello di produttività, calcolato secondo l'indice agroclimatico di produttività di L. Turc, inferiore a 30; che, per le altre regioni della Spagna aride o semiaride, le terre poco produttive sono caratterizzate da una proporzione di seminativi inferiore al 50 % della superficie produttiva;
considerando che i risultati economici del settore agricolo notevolmente inferiori alla media, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 75/268/CEE, sono definiti, per la regione settentrionale umida, da un reddito lordo standard per lavoratore agricolo non superiore all'80 % del reddito medio della regione nonché da una superficie agricola utilizzata per azienda o da un numero di ettari per parcella inferiori alla metà della media nazionale; che per le altre regioni della Spagna, aride e semiaride, tali risultati sono caratterizzati da una superficie irrigua inferiore al 20 % dei seminativi e da una superficie a maggese superiore al 20 % dei pascoli;
considerando che, per quanto riguarda la scarsa densità o la regressione della popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 75/268/CEE, sono stati fissati i seguenti indici: densità inferiore a 37,5 abitanti/km2 (media nazionale: 75) o tasso annuo di regressione pari almeno allo 0,5 %, nonché quota minima attiva occupata in agricoltura pari al 18 %;
considerando che, per definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici e che possono essere assimilate alle zone svantaggiate, di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, sono stati fissati i seguenti criteri: località insulari, salinità del suolo, forti venti, terreni paludosi, terreni colpiti da desertificazione a causa della siccità, tutela dell'ambiente e conservazione delle foreste di conifere precedentemente usate per la produzione di resina; che, inoltre, la superficie complessiva di tali zone non supera il 4,0 % della superfice di questo Stato membro (1,32 %);
considerando che, in conformità delle dichiarazioni fatte dalla Comunità il 18 aprile 1985 nel corso dei negoziati per l'adesione della Spagna alla Comunità, dopo l'adesione alcune disposizioni specifiche e condizioni più favorevoli previste dalla normativa comunitaria orizzontale in vigore alla data dell'adesione dovrebbero essere estese, in particolare, alle zone svantaggiate;
considerando che la natura e il livello dei suddetti indici, applicati dal governo del Regno di Spagna per definire i tre tipi di zone comunicate alla Commissione, corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone di montagna, delle zone svantaggiate e delle zone in cui ricorrono svantaggi specifici, di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;
considerando che il governo del Regno di Spagna ha fornito informazioni sulle infrastrutture pubbliche disponibili in queste zone; che risulta pertanto opportuno includere le zone in causa nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. Le zone della Spagna che figurano nell'allegato sono incluse nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.
2. Nell'allegato le zone per le quali il rimborso comunitario a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia ed orientamento, sezione orientamento, è portato al 50 % in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 sono contrassegnate con un asterisco.