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31986L0635

Testo vigente

considerando che se è apparso opportuno, attesa la peculiatità degli enti creditizi, adottare una direttiva distinta per i conti annuali e i conti consolidati i detti enti, ciò non implica necessariamente che la nuova regolamentazione sia dissociata da quelle delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; che questa dissociazione non sarebbe infatti né utile, né compatibile con i principi fondamentali del coordinamento del diritto delle società, dato che per l'importanza che essi rivestono per l'economia comunitaria gli enti creditizi non potrebbero restare esclusi da una regolamentazione concepita per l'intero settore delle imprese; che per questo motivo sono state prese in considerazione soltanto le peculiarità settoriali degli enti creditizi, nel senso che la presente direttiva disciplina unicamente le deroghe alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE;

considerando che la struttura e il contenuto degli stati patrimoniali degli enti creditizi varia secondo gli Stati membri; che la presente direttiva deve pertanto prevedere la stessa struttura, la stessa nomenclatura e la stessa terminologia per le voci dello stato partimoniale di tutti gli enti della Comunità, fatte salve le deroghe necessarie a causa della forma giuridica di un ente o della particolare natura delle sue attività;

considerando che la comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati presuppone che siano risolti alcuni problemi fondamentali inerenti all'iscrizione in bilancio e fuori bilancio delle varie operazioni;

considerando che ai fini di una migliore comparabilità è inoltre necessario che il contenuto delle varie voci dello stato partimoniale e fuori bilancio sia determinato con precisione;

considerando che ciò vale anche per la struttura e la delimitazione delle voci del conto profitti e perdite;

considerando che la comparabilità dei dati figuranti nello stato partimoniale e nel conto profitti e perdite dipende inoltre essenzialmente dal valore attribuito alle attività e alle passività iscritte nel bilancio;

considerando che, dati i particolari rischi inerenti alle operazioni bancarie e la necessità di mantenere la fiducia, conviene prevedere la possibilità che tra le passività del bilancio figuri una voce intitolata "fondo per rischi bancari generali"; che per gli stessi motivi pare opportuno consentire agli Stati membri di lasciare agli enti creditizi, fino ad un coordinamento ulteriore, un certo margine di apprezzamento, soprattutto nella valutazione dei crediti e di taluni valori; che è tuttavia importante, in quest'ultimo caso, che gli Stati membri consentano a questi enti di utilizzare il predetto "fondo per rischi bancari generali"; che è parso del pari indicato autorizzare gli Stati membri a permettere agli enti creditizi di procedere a talune compensazioni nel conto profitti e perdite;

considerando che anche per quanto riguarda l'allegato è necessario apportare determinate modifiche tenendo conto della particolare natura degli enti creditizi;

considerando, che, nell'intento di porre sullo stesso piano il maggior numero possibile di enti creditizi, analogamente a quanto fatto nella direttiva 77/780/CEE, non sono state proposte a favore degli enti creditizi di piccole e medie dimensioni le deroghe previste nella direttiva 78/660/CEE; che pur tuttavia, se l'esperienza dovesse comprovarne la necessità, dette deroghe potrebbero essere previste in un coordinamento successivo; che, per i medesimi motivi, non è stata presa in considerazione per gli enti creditizi la possibilità offerta agli Stati membri dalla direttiva 83/349/CEE di esonerare dall'obbligo del consolidamento le imprese madri di gruppi di imprese da consolidare che non superino una determinata dimensione;

considerando che l'applicazione delle disposizioni relative ai conti consolidati agli enti creditizi impone di adeguare talune norme applicabili all'insieme delle società industriali e commerciali; che sono state previste norme esplicite per i gruppi misti e che l'esonero dal sottoconsolidamento può essere subordinato a condizioni aggiuntive;

considerando che, tenuto conto dell'importanza delle reti bancarie operanti al di là delle frontiere nazionali, e della loro constante espansione, è essenziale che i conti annuali e i conti consolidati degli enti creditizi aventi sede sociale in uno Stato membro siano pubblicati in tutti gli Stati membri in cui essi sono stabiliti;

considerando che, ai fini della soluzione dei problemi che si presentano nella materia oggetto della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione, è necessario che i rappresentanti degli Stati membri e quelli della Commissione cooperino in seno ad un comitato di contatto; che per evitare una proliferazione di questi comitati è auspicabile che la cooperazione avvenga in seno al comitato previsto dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE; che per i problemi degli enti creditizi il comitato dovrà avere una composizione appropriata;

considerando che data la complessità della meteria è necessario concedere agli enti creditizi contemplati dalla presente direttiva un termine di tempo più lungo del consueto per l'attuazione delle sue disposizioni; considerando che è utile prevedere un riesame di talune disposizioni della presente direttiva, in base all'esperienza acquisita dopo cinque anni di applicazione, alla luce degli obiettivi di una maggior trasparenza e armonizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Sezione 1. Disposizioni preliminari e campo d'applicazione

Art. 1

1. Gli articoli 2 e 3, l’articolo 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l’articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, l’articolo 42, prima frase, gli articoli da 42 bis a 42 septies, l’articolo 45, paragrafo 1, l’articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli 46 bis, da 48 a 50, 50 bis, 50 ter e 50 quater, l’articolo 51, paragrafo 1, e gli articoli 51 bis, da 56 a 59, 60 bis, 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano agli enti di cui all’articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. Tuttavia, l'articolo 35, paragrafo 3, gli articoli 36 e 37 e l'articolo 39, paragrafi da 1 a 4 della presente direttiva non si applicano ai valori delle attività e delle passività valutati a norma della sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE.

2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9, 10 e 10 bis (stato patrimoniale) o agli articoli da 22 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE equivale al rinvio agli articoli 4 e 4 bis (stato patrimoniale) o agli articoli 26, 27 e 28 (conto profitto e perdite) della presente direttiva.

3. I rinvii operati dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660/CEE si devono intendere come rinvii a questi ultimi articoli, tenuto conto delle disposizioni degli articoli da 35 a 39 della presente direttiva.

4. Qualora le disposizioni della direttiva 78/660/CEE menzionate nel presente articolo si riferiscano a voci dello stato patromoniale per le quali la presente direttiva non prevede l'equivalente, esse si devono intendere come aventi ad oggetto le voci dell'articolo 4 della presente direttiva nelle quali figurano i corrispondenti valori delle attività e delle passività.

Art. 2

1.

Le misure di coordinamento disposte dalla presente direttiva si applicano:

  1. a) agli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, primo trattino, della direttiva 77/780/CEE che siano società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del trattato;

  2. b) agli enti finanziari aventi una delle forme giuridiche previste dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE che ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo non siano sottoposti a detta direttiva.

Ai sensi della presente direttiva, la nozione di ente creditizio riguarda altresì gli enti finanziari a meno che il contesto non preveda diversamente.

2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva:

  1. a) agli enti creditizi contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/780/CEE;

  2. b) agli enti creditizi di uno Stato membro che, nella maniera definita all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 77/780/CEE, sono affiliati ad un organismo centrale in questo stesso Stato membro. In tal caso, fatta salva l'applicazione della presente direttiva all'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti affiliati deve essere ripreso nei conti consolidati corredati da una relazione annua, redatti, controllati e pubblicati conformemente alle disposizioni della presente direttiva;

  3. c) ai seguenti enti creditizi:

    in Grecia: agli enti ETEBA (Banca nazionale d'investimento per lo sviluppo industriale) e Τράπεζα Επενδύσεων (Banca d'investimento);

    in Irlanda: alle «Industrial and Provident Societies»;

    nel Regno Unito: alle «Friendly Societies» ed alle «Industrial and Provident Societies».

4.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono, fino a coordinamento ulteriore:

  1. a) per gli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva che non abbiano la forma di una delle società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE, prevedere regole che deroghino alla presente direttiva, nella misura in cui tali regole siano necessarie, tenuto conto della forma giuridica di questi enti;

  2. b) per gli istituti di credito speciali prevedere regole che deroghino alle disposizioni della presente direttiva, nella misura in cui tali regole siano necessarie, tenuto conto della natura particolare della loro attività.

Le deroghe possono riguardare esclusivamente lo schema, la nomenclatura, la terminologia ed il contenuto delle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e non possono comportare che gli enti in questione forniscano meno informazioni nei conti annuali di quelle fornite dagli altri enti cui si applica la presente direttiva.

Gli Stati membri rendono noti alla Commissione gli enti creditizi in questione, se del caso per categoria, entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del termine menzionato all'articolo 47, paragrafo 2. Essi informano la Commissione delle disposizioni in deroga previste a questo titolo.

Il regime derogatorio sarà oggetto di un riesame al più tardi entro dieci anni, a partire dalla notifica della presente direttiva. Se del caso, la Commissione presenterà le opportune proposte. Essa presenterà inoltre una relazione provvisoria entro cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

Sezione 2. Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite

Art. 3

Il raggruppamento di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) o b), della direttiva 78/660/CEE è possibile, per gli enti creditizi, unicamente per le sottovoci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite precedute da lettere minuscole ed è consentito solo nell'ambito delle norme emanate dagli Stati membri in materia.

Sezione 3. Struttura dello stato patrimoniale

Art. 4

Gli Stati membri prescrivono per la presentazione dello stato patrimoniale lo schema seguente. Come alternativa gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere agli enti creditizi di adottare la presentazione dello stato patrimoniale quale figura all'articolo 4 bis. Attivo 1. Consistenza di cassa, disponibilità presso banche centrali e uffici postali. 2. Titolo del tesoro e altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale: a) titoli del tesoro e altri valori similari; b) altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso la Banca centrale (sempreché la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di questi effetti nelle voci 3 e 4 dell'attivo). 3. Crediti verso enti creditizi: a) a vista; b) altri crediti. 4. Crediti verso la clientela. 5. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso: a) di emittenti pubblici; b) di altri emittenti di cui: obbligazioni proprie (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda la deduzione nel passivo). 6. Azioni e altri titoli a reddito variabile. 7. Partecipazioni: di cui: in enti creditizi (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato). 8. Partecipazioni in imprese collegate: di cui: in enti creditizi (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato). 9. Beni immateriali menzionati nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nelle voci B e C I: di cui: spese d'impianto, quali definite dalla legislazione nazionale e a condizione che quest'ultima ne autorizzi l'iscrizione all'attivo (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato), avviamento, nella misura in cui è stato acquisito a titolo oneroso (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato). 10. Beni materiali menzionati nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nel punto C II: di cui: terreni e fabbricati utilizzati dall'ente creditizio nel quadro della propria attività (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione in allegato). 11. Capitale sottoscritto non versato: di cui: capitale richiamato (salvo il caso in cui la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato al passivo: in questa ipotesi la quota di capitale richiamato ma non ancora versato deve figurare o nella presente voce o nella voce 14 dell'attivo). 12. Azioni o quote proprie (con indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile purché la legislazione nazionale autorizzi la loro iscrizione nello stato patrimoniale). 13. Altri attivi. 14. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato alla voce 11 dell'attivo). 15. Ratei e risconti. 16. Perdita d'esercizio (a meno che la legge nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce 14 del passivo). Totale dell'attivo. Passivo 1. Debiti verso enti creditizi: a) a vista; b) a termine o con preavviso. 2. Debiti verso clienti: a) depositi a risparmio: di cui: a vista e a termine o con preavviso nella misura in cui la legislazione nazionale preveda questa suddivisione (a meno che la legislazione nazionale non preveda siffatta indicazione in allegato); b) altri debiti: ba) a vista; bb) a termine o con preavviso. 3. Debiti rappresentati da un titolo di credito: a) effetti e obbligazioni proprie in circolazione; b) altri. 4. Altre passività. 5. Ratei e risconti passivi. 6. Accantonamenti a) accantonamenti per fondi di quiescenza e oneri similari; b) accantonamenti per oneri fiscali; c) altri accantonamenti. 7. Utile di esercizio (salvo che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce 14 del passivo). 8. Passività subordinate. 9. Capitale sottoscritto (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato sotto questa voce. In tal caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente). 10. Sovrapprezzi di emissione. 11. Riserve. 12. Riserva di rivalutazione. 13. Utili (perdite) portati a nuovo. 14. Utile di esercizio (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di questa voce nella voce 16 dell'attivo o nella voce 7 del passivo). Totale del passivo. Voci fuori bilancio 1. Rischi eventuali: di cui: accettazioni ed effetti ceduti a risconto, avalli e attività costituite in garanzia. 2. Impegni: di cui: impegni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto.

Art. 4 bis

Invece della presentazione delle voci dello stato patrimoniale a norma dell'articolo 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere agli enti creditizi, o a determinate categorie di enti creditizi, di presentare dette voci classificate secondo la loro natura e nell'ordine della loro liquidità relativa purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dall'articolo 4.

Art. 5

Devono essere indicati separatamente come sottovoci delle voci considerate:

i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci da 2 a 5 dell'attivo,

i crediti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese con le quali l'ente ha un legame di partecipazione, di cui alle voci da 2 a 5 dell'attivo,

i debiti, rappresentati o no da un titolo, verso imprese collegate, di cui alle voci 1, 2, 3 e 8 del passivo,

i debiti, rappresentati o no da un titolo verso imprese con le quali l'ente ha un legame di partecipazione, di cui alle voci 1, 2, 3 e 8 del passivo.

Art. 6

1. Gli attivi aventi carattere subordinato sono indicati separatamente come sottovoci delle poste dello schema e delle sottovoci create a norma dell'articolo 5.

2. Hanno carattere subordinato gli attivi rappresentati o no da un titolo ai quali si collegano dei diritti che possono essere esercitati in caso di liquidazione o di procedure concorsuali, solo dopo quelli degli altri creditori.

Art. 7

Gli Stati membri possono permettere che le indicazioni di cui agli articoli 5 e 6 vengano fornite nell'allegato, distinte secondo la varie voci considerate.

Art. 8

1. Le attività che l'ente creditizio abbia ceduto in pegno a garanzia di debiti propri o di terzi, oppure siano state da esso date in garanzia a terzi devono figurare nelle rispettive voci dello stato patrimoniale.

2. Le attività costituite in pegno o depositate in garanzia presso l'ente creditizio devono figurare nel suo stato patrimoniale soltanto quando si tratti di depositi in contante presso questo stesso ente creditizio.

Art. 9

1. In caso di prestiti concessi da un consorzio, che riunisce vari enti creditizi, ciascun ente che partecipa al consorzio deve indicare unicamente il suo apporto all'ammontare complessivo del prestito.

2. Se, nel caso di un prestito concesso da un consorzio di cui al paragrafo 1, l'ammontare dell'apporto garantito da un ente creditizio è superiore all'importo effettivamente concesso, detto ente deve far figurare l'eventuale importo aggiuntivo della garanzia fra le passività eventuali, fuori bilancio (nella voce 1, secondo trattino).

Art. 10

1. I fondi che un ente creditizio gestisce in nome proprio ma per conto di terzi devono figurare nel suo stato patrimoniale solo se l'ente è titolare delle attività ad essi afferenti. L'importo totale delle attività e degli impegni di questa natura è citato separatamente oppure in allegato, ripartito secondo le varie voci dell'attivo o del passivo. Tuttavia gli Stati membri possono permettere di far figurare questi fondi fuori bilancio, purché esista un regime particolare che consenta di escludere detti fondi dalla massa in caso di liquidazione coatta o procedure analoghe dell'ente creditizio.

2. Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non devono figurare nello stato patrimoniale.