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Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1987 relativa alla sincronizzazione dei censimenti generali della popolazione nel 1991 (87/287/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

considerando che, per adempiere ai compiti che le sono affidati dal trattato, in particolare negli articoli 2, 3, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve disporre di dati statistici sufficientemente attendibili, dettagliati e comparabili per quanto riguarda la popolazione, l'occupazione e le famiglie;

considerando che gli attuali censimenti generali della popolazione, essendo previsti per soddisfare le esigenze nazionali, non sempre consentono di ottenere dati comparabili sul piano comunitario relativamente alla nomenclatura e alle tabelle;

considerando che rilevazioni periodiche complete della popolazione e delle principali caratteristiche sociali, economiche e familiari degli individui sono indispensabili per lo studio e la definizione delle politiche regionali e sociali concernenti settori particolari della Comunità;

considerando che, al fine di presentare la massima validità in sede di confronto tra gli Stati membri, le date cui si riferiscono i dati dovrebbero essere ravvicinate;

considerando che vari organismi internazionali, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa, raccomandano l'organizzazione di questi censimenti all'inizio di ogni decennio;

considerando che un censimento generale della popolazione richiede lunghi preparativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica francese e della Repubblica italiana, effettuano un censimento generale della popolazione in una data compresa tra il 1o marzo e il 31 maggio 1991.

La Repubblica francese effettua un censimento generale della popolazione in una data compresa tra il 15 febbraio e il 31 maggio 1990.

La Repubblica italiana effettua un censimento generale della popolazione in una data compresa tra il 1o marzo e il 31 ottobre 1991.

Art. 2

La Commissione, in collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri, adotta un programma delle tabelle statistiche che devono eessere elaborate sulla base dei censimenti di cui all'articolo 1 e che hanno per oggetto determinate caratteristiche demografiche, economiche e sociali degli individui, dei nuclei familiari e delle famiglie, a livello nazionale e regionale.

Dette tabelle, una volta compilate sono trasmesse alla Commissione.

Art. 3

Gli Stati membri che non sono in grado di effettuare un censimento completo a norma dell'articolo 1 forniscono dati statistici comparabili con quelli di cui all'articolo 2, relativi al 1991, sulla base di metodi alternativi, quali il ricorso ai registri o alle indagini per campioni.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1987. Per il Consiglio Il Presidente M. Hansenne --------------------------------------------------