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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1987 concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il controllo del latte conservato (87/524/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana2, modificata da ultimo dall'atto di adesione di Spagna e Portogallo, fissa norme comuni relativamente alla composizione, all'uso di denominazioni riservate, alle caratteristiche di fabbricazione e di etichettatura dei prodotti in questione;

considerando che in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 85/591/CEE, questi prodotti devono essere sottoposti ad un prelievo conforme ai metodi comunitari in modo da determinare la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, condizionamento o etichettatura;

considerando l'opportunità di adottare una prima serie di metodi di prelievo di campioni ai fini dell'analisi chimica, metodi per i quali degli studi sono stati già effettuati;

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le derrate alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché il prelievo dei campioni previsto in allegato sia conforme ai metodi ivi descritti.

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 6 aprile 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente