DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1987 concernente la fissazione dei metodi comunitari di prelievo ai fini dell'analisi chimica per il controllo del latte conservato (87/524/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,
considerando che la direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana2, modificata da ultimo dall'atto di adesione di Spagna e Portogallo, fissa norme comuni relativamente alla composizione, all'uso di denominazioni riservate, alle caratteristiche di fabbricazione e di etichettatura dei prodotti in questione;
considerando che in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 85/591/CEE, questi prodotti devono essere sottoposti ad un prelievo conforme ai metodi comunitari in modo da determinare la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, condizionamento o etichettatura;
considerando l'opportunità di adottare una prima serie di metodi di prelievo di campioni ai fini dell'analisi chimica, metodi per i quali degli studi sono stati già effettuati;
considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le derrate alimentari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché il prelievo dei campioni previsto in allegato sia conforme ai metodi ivi descritti.
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 6 aprile 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente