diritto.io

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1987 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (87/519/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la direttiva 74/63/CEE4, modificata da ultimo dalla direttiva 87/238/CEE della Commissione5, esclude formalmente dal suo campo di applicazione i residui di antiparassitari;

considerando che la presenza di residui di antiparassitari negli alimenti per animali può, al pari di quella dei residui già regolamentati di taluni prodotti e sostanze, comportare rischi per la salute umana, dato che trattasi in generale di sostanze tossiche o di preparati aventi effetti pericolosi;

considerando che è opportuno prescindere dal fatto che gli antiparassitari, contrariamente alla maggior parte delle sostanze e prodotti indesiderabili fin qui regolamentati, sono utilizzati deliberatamente dall'uomo per proteggere i prodotti vegetali, dato che essi non sono aggiunti né agli alimenti per animali, né ai loro costituenti; che la loro eventuale presenza costituisce anzi una fonte di pericolo per la salute umana esattamente come quella delle sostanze e prodotti già coperti dalla direttiva 74/63/CEE;

considerando che, per tale ragione, gli antiparassitari dovrebbero essere utilizzati in modo da non implicare un pericolo per la salute umana;

considerando che, poiché alcuni Stati membri hanno già fissato quantità massime per alcuni residui di antiparassitari, queste quantità divergono e contribuiscono ad ostacolare la libera circolazione degli alimenti degli animali all'interno della Comunità; che conviene quindi ravvicinare le disposizioni esistenti inserendole nella direttiva summenzionata che costituisce la sede appropriata di tali misure;

considerando che in un primo stadio appare giustificato, per quanto riguarda gli alimenti per animali, fissare contenuti massimi per un gruppo di principi attivi nocivi assai persistenti che sono o che sono stati adoperati negli antiparassitari, vale a dire i composti cloroorganici; che quindi gli Stati membri possono mantenere i contenuti massimi fissati per residui di antiparassitari diversi da quelli menzionati nell'allegato I, parte B, fino a che sarà presa una decisione comunitaria, conformemente alle disposizioni previste per la modifica degli allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 74/63/CEE è modificata come segue:

1.

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) alla fissazione di contenuti massimi di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sempre che detti residui non siano contemplati dall'allegato I, parte B.»

2.

Nell'allegato I, parte B vengono aggiunte le seguenti voci:

1.2.3.4 // // // // // 11. Aldrin 12. Dieldrin // isolatamente o assieme, espressi in dieldrin // Tutti gli alimenti ad eccezione di: - grassi // 0,01 0,2 1,2.3.4 // 13. Canfene clorurato (toxafane) // Tutti gli alimenti // 0,1 // 14. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano espressi in clordano) // Tutti gli alimenti ad eccezione di: - grassi // 0,02 0,05 // 15. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT) // Tutti gli alimenti ad eccezione di: - grassi // 0,05 0,5 // 16. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in sulfan) // Tutti gli alimenti ad eccezione di: - granturco - semi oleosi - alimenti completi per pesci // 0,1 0,2 0,5 0,005 // 17. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin) // Tutti gli alimenti ad eccezione di: - grassi // 0,01 0,05 // 18. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro-eposside espressi in eptacloro) // Tutti gli alimenti ad eccezione di: - grassi // 0,01 0,2 // 19. Esaclorobenzolo (HCB) // Tutti gli alimenti ad eccezione di: // 0,01 // // - grassi // 0,2 // 20. Esaclorocicloesano (HCH) // // // 20.1. Isomero alfa // Tutti gli alimenti ad eccezione di: // 0,02 // // - grassi // 0,2 // 20.2. Isomero beta // Alimenti composti ad eccezione degli alimenti per bestiame da latte // 0,01 0,005 // // Alimenti semplici ad eccezione di: // 0,01 // // - grassi // 0,1 // 20.3 Isomero gamma // Tutti gli alimenti ad eccezione di: // 0,2 // // - grassi // 2,0 // // //

3.

Nell'allegato I, parte C il testo dell'intestazione della terza colonna della tabella è sostituito dal testo seguente:

«Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento ad un tasso di umidità del 12 %».

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 3 dicembre 1990, le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TOERNAES