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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (88/295/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

viste le proposte della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che è opportuno adottare le misure destinate a istituire gradualmente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le conclusioni dei Consigli europei successivi, da quello di Bruxelles del 29 e 30 marzo 1985 fino a quello di Londra del 5 e 6 dicembre 1986, sul mercato interno;

considerando il Libro bianco sul completamento del mercato interno, in particolare il calendario e il programma d'azione previsto per realizzare l'apertura del mercato degli appalti pubblici di forniture;

considerando la relazione sull'applicazione della direttiva 77/62/CEE4, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e della direttiva 80/767/CEE5 presentata dalla Commissione al Consiglio il 14 dicembre 1984 in risposta alla risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1976;

considerando che è opportuno migliorare e ampliare l'applicazione di tali direttive accrescendo la trasparenza delle procedure e pratiche di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, nonché esercitare un maggiore controllo sull'osservanza del divieto di restrizioni alla libera circolazione delle merci su cui tali direttive si basano;

considerando che è necessario modificare le suddette direttive onde includervi le modifiche dell'accordo GATT sugli appalti pubblici concordate nel dicembre 1986;

considerando che è opportuno sviluppare le condizioni per realizzare un'effettiva concorrenza in materia di appalti pubblici di forniture potenziandone i conseguenti vantaggi economici, finanziari e industriali;

considerando che è opportuno precisare, a tal riguardo, l'ampiezza delle deroghe per settore di attività, al fine di evitare, tenuto conto delle divergenze di interpretazione, un inasprimento degli squilibri nell'applicazione delle direttive da parte degli Stati membri;

considerando che il regime applicabile ai contratti assegnati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa deve essere specificato facendo riferimento alle disposizioni del trattato;

considerando che è opportuno stabilire, in un'unica disposizione, i limiti applicabili, ivi compreso il limite connesso all'accordo GATT;

considerando che la procedura aperta è la più adatta a porre in essere la parità di condizioni di partecipazione ai contratti pubblici in tutti gli Stati membri; che è opportuno avvalersi di norma di tale procedura e che l'eventuale ricorso alle altre procedure è subordinato a motivazione da presentare in apposito verbale;

considerando che è opportuno istituire una procedura negoziata che già esiste nella pratica di taluni Stati membri, al fine di limitare il ricorso alla procedura a trattativa privata, nonché precisare quali sono le condizioni nelle quali può essere addotta l'urgenza eccezionale o il periodo nel corso del quale possono essere effettuate forniture complementari;

considerando che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e che deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa;

considerando che è opportuno adattare le norme tecniche comuni alla nuova politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;

considerando che l'insieme delle operazioni e procedure che permettono l'approvvigionamento delle amministrazioni aggiudicatrici deve essere reso più trasparente; che a tal fine è opportuno che gli acquirenti pubblici facciano conoscere i propri programmi di acquisto attraverso un avviso di informazione preliminare diffuso a livello comunitario, che le amministrazioni aggiudicatrici che fanno ricorso alla stipulazione di un contratto senza porre in concorrenza i potenziali interessati permettono in tal modo ad altri fornitori potenziali di constatare e manifestare il loro interesse per il contratto in questione e che le informazioni sulle condizioni nelle quali i vari contratti sono stati aggiudicati devono essere rese pubbliche con lo stesso mezzo, al fine di suscitare un ulteriore interesse e participazione di un maggior numero di fornitori a livello comunitario, in materia di contratti pubblici di forniture;

considerando che è opportuno stabilire alcune date limite al fine di impedire ritardi nelle trasmissioni degli avvisi di informazione preliminare e sui contratti stipulati;

considerando che è opportuno prorogare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte nell'ambito dei contratti pubblici di forniture per rendere più agevole l'accesso e la partecipazione di un maggior numero di fornitori;

considerando che è auspicabile che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favore dello sviluppo regionale si iscrivano negli obiettivi della Comunità;

considerando che il Regno di Spagna solo recentemente ha adottato le norme nazionali per recepire la direttiva 77/62/CEE; che, dato che ulteriori modifiche in questa fase influirebbero negativamente sull'adattamento del settore privato in questo paese, è opportuno accordare al Regno di Spagna un periodo supplementare per l'integrale attuazione della presente direttiva;

considerando che la Repubblica portoghese ha bisogno, per ragioni analoghe, di un periodo transitorio;

considerando che la Repubblica ellenica sta concludendo il processo di adattamento della propria legislazione nazionale alla direttiva 77/62/CEE e che il recepimento, in questa fase, di altre norme comunitarie influirebbe negativamente sul settore degli appalti pubblici di forniture, segnatamente su taluni fattori economicamente importanti come la stabilità, la trasparenza, il mantenimento, a medio termine, delle condizioni commerciali;

considerando che, in seguito alle conclusioni delle suddette sessioni del Consiglio europeo nonché del Libro bianco e tenuto conto della suddetta relazione, è opportuno modificare la direttiva 77/62/CEE e abrogare talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE,

TITOLO I Modifiche della direttiva 77/62/CEE Articolo 1 La direttiva 77/62/CEE è modificata in conformità delle disposizioni del presente titolo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

All'articolo 1:

1.

Il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente: "a) gli"appalti pubblici di forniture"sono contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore (persona fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettere b). La fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione." 2) Sono aggiunte le lettere seguenti:

"d) le"procedure aperte" sono le procedure nazionali in cui ogni fornitore interessato può presentare un'offerta;

"e) le"procedure ristrette" sono le procedure nazionali in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese a tal uopo invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;

"f) le"procedure negoziate"sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano fornitori di propria scelta e negoziano i termini del contratto con uno od alcuni di essi." Articolo 3 All'articolo 2:

1. È soppresso il paragrafo 1.

2.

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. La presente direttiva non si applica:

  1. a) agli appalti pubblici di forniture aggiudicati da vettori che effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali;

  2. b) agli appalti pubblici di forniture stipulati da amministrazioni aggiudicatrici, nella misura in cui tali appalti riguardano la produzione, il trasporto e l'erogazione di acque potabile, da amministrazioni aggiudicatrici la cui attività principale consiste nella produzione ed erogazione di energia, nonché da amministrazioni aggiudicatrici che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni;

  3. c) alle forniture quando esse sono dichiarate segrete o quando la loro esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o quando lo esige la protezione degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato." Articolo 4

È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 2 bis Fatti salvi gli articoli 2 e 3 e l'articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di contratti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica l'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato." Articolo 5

È soppresso l'articolo 4.

Art. 6

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 5 1.

  1. a) I titoli II, III e IV e l'articolo 6 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

    — aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa indicate nell'allegato I della direttiva 80/767/CEE, nella misura in cui gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell'allegato II della direttiva, a condizione che il loro valore di stima, al netto dell'IVA, sia uguale o superiore a 200 000 ECU;

    — aggiudicati, nel quadro delle disposizioni della direttiva 80/767/CEE, dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I di tale direttiva, a condizione che il loro valore di stima, al netto dell'IVA, sia uguale o superiore a 130 000 ECU; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ciò si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nella suddetta direttiva, conformemente al suo allegato II.

  2. b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore di stima, al momento della pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sia uguale o superiore alla soglia rispettivamente prevista.

  3. c) Il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall'accordo GATT espressa in ECU sono, di norma, riveduti ogni due anni con effetto al 1g gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ECU e dell'ECU espresso in DSP durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di ottobre che precede la revisione che ha effetto il 1g gennaio. Tali controvalori sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre.

  4. d) Il funzionamento delle modalità di calcolo indicate alla lettera c) sarà esaminato, su iniziativa della Commisione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, di regola due anni dopo la prima applicazione di dette modalità.

2. Quando si tratta di appalti aventi per oggetto il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, deve essere preso come base per il calcolo del valore di stima dell'appalto:

— nell'ipotesi di appalti una durata determinata, nella misura in cui quest'ultima è uguale o inferiore a dodici mesi, il valore totale di stima per la durata dell'appalto o, nella misura in cui il termine dell'appalto è superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;

— nell'ipotesi di appalti aventi una durata indeterminata o nei casi in cui sussistono dubbi sulla durata dell'appalto, il valore mensile è moltiplicato per 48.

3. Quando si tratta di appalti che presentano un carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato, deve essere preso come base per l'applicazione del paragrafo 1 il valore reale dei contratti successivi analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedente, corretto, se possibile, per tener conto delle modifiche prevedibili in quantità o valore eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale o il valore di stima dei contratti successivi nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi. Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione del presente articolo.

4. Quando un previsto acquisto di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il valore di stima della totalità di questi lotti.

5. Quando un previsto appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore di stima dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

6.

Nessun progetto d'acquisto di una certa quantità di forniture può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente articolo." Articolo 7 Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 6 1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere d), e) ed f) adattati alla presente direttiva, nei casi esposti in appresso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti di forniture mediante procedura ristretta in casi debitamente motivati. Questo ricorso alla procedura ristretta sarà, in particolare, giustificato:

— dalla necessità di rispettare un equilibrio tra il valore dell'appalto e i costi della procedura;

— dalla natura specifica dei prodotti da fornire.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di forniture con procedura negoziata in caso di offerte irregolari, dopo che sia stata esperita una procedura aperta o ristretta, o in caso di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non vengano fondamentalmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella procedura negoziata tutte le imprese fornitrici che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 20 a 24 e che, nel corso della precedente procedura aperta o ristretta, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura di appalto.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di forniture mediante procedura negoziata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:

  1. a) in mancanza di offerte dopo che sia stata esperita una procedura aperta o ristretta, purché non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie dell'appalto e sia trasmessa alla Commissione una relazione in proposito;

  2. b) per gli oggetti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;

  3. c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;

  4. d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in questione non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette.

  5. e) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come norma generale, superare i tre anni.

Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non debbono tuttavia mai essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;

5. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano gli appalti di forniture mediante procedura aperta.

6.

Nel caso di procedure ristrette o negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un verbale recante la motivazione del ricorso a detta procedura e contenente almeno il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, il valore, la quantità e la natura delle merci acquistate, il numero delle domande di partecipazione, il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta ed eventualmente il numero dei candidati respinti e le ragioni per cui la loro candidatura è stata respinta. Nel caso di procedure di offerta negoziate il verbale deve indicare altresì le circostanze previste ai paragrafi 3 e 4, debitamente motivate, che giustificano il ricorso a tali procedure.

Tale verbale, o i suoi elementi principali, è comunicato alla Commissione dietro sua richiesta." Articolo 8 Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 7 1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato II sono contenute nei documenti generali o contrattuali relativi a ciascun appalto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, dette specificazioni tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, o con riferimento a specificazioni tecniche comuni.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice può derogare al principio stabilito dal paragrafo 2 qualora:

  1. a) tali norme non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme;

  2. b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (6), oppure la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1986, sulla standardizzazione del settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni (7), o altri strumenti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;

  3. c) l'uso di tali norme obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente nel quadro di strategie chiaramente definite e stabilite per iscritto in vista di un successivo passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee o a specificazioni tecniche comuni;

  4. d) la natura del progetto interessato sia veramente innovatrice e l'applicazione di norme già esistenti risulti inadeguata.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che ricorrono al paragrafo 3 ne indicano, salvo se è impossibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed indicano comunque tali ragioni nella propria documentazione interna, e forniscono tali informazioni a richiesta agli Stati membri e alla Commissione.

5. In mancanza di norme europee o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche possono essere definite, fermi restando i principi di equivalenza e di reciproco riconoscimento delle specificazioni tecniche nazionali, con riferimento ad altri documenti. In tal caso è opportuno far riferimento in ordine di preferenza:

  1. a) alle norme nazionali che traspongono norme internazionali accettate dal paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

  2. b) alle altre norme nazionali del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

  3. c) a qualsiasi altra norma.

6.

Salvo che tali prescrizioni siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o di procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. È in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi nonché la specificazione di un'origine o di una produzione determinata;

tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione "o equivalente" è autorizzata quando l'oggetto dell'appalto non può essere descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e perfettamente intellegibili per tutti gli interessati. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 9 1. A decorrere dal 1g gennaio 1989, le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato I della direttiva 80/767/CEE comunicano, non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale degli appalti, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 5, è pari o superiore a 750 000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, decide, anteriormente al 1g marzo 1990, se estendere tale obbligo alle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture mediante procedura aperta, ristretta o, alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, negoziata ai sensi dell'articolo 1, manifestano tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il risultato con apposito avviso. Tuttavia, in determinati casi, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono non essere rese note allorché la comunicazione delle stesse sia di ostacolo all'applicazione della legge o comunque contraria al pubblico interesse, oppure lesiva degli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private, o possa pregiudicare la sana concorrenza tra fornitori.

4. I bandi e avvisi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono inviati il più rapidamente possibile per i canali più appropriati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

  1. a) Il bando di gara di cui al paragrafo 1 è inviato non appena possibile dopo l'inizio di ogni esercizio finanziario.

  2. b) L'avviso di cui al paragrafo 3 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del contratto in questione.

5. I bandi di gara sono redatti secondo i modelli che figurano all'allegato III.

6.

I bandi di gara vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e presso la Banca di dati TED nelle lingue originali rispettive. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando di gara è pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità, mentre l'unico testo facente fede è quello nella lingua originale.

L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara non oltre dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12 tale termine è ridotto a cinque giorni.

7. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice non può aver luogo prima della data di spedizione, la quale deve esservi menzionata. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici debbono esser in grado di provare la data di spedizione.

9.

Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ossia circa 650 parole. Ciascun numero della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ad essi relativi." Articolo 10 Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara." Articolo 11 Il testo dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

"1. Nelle procedure ristrette ai sensi dell'articolo 1, lettera e) o nelle procedure negoziate ai sensi dell'arti- colo 1, lettera f), alle condizioni di cui all'articolo 6, para- grafo 3, il termine di ricezione delle domande di parteci- pazione stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera di invito è accompagnata dal capitolato di oneri e dai documenti complementari.

3.

Nelle procedure ristrette, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito." Articolo 12 Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti all'articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

  1. a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;

  2. b) il termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare offerte." Articolo 13

Sono soppressi gli articoli 13, 14 e 15.

Art. 14

Il testo dell'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"1. Nelle procedure ristrette o negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base delle informazioni fornite in merito alla situazione del fornitore nonché delle informazioni e formalità necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che questi deve assolvere, scelgono i candidati, che esse inviteranno a presentare un'offerta o a negoziare, fra quelli che posseggono i requisiti richiesti agli articoli da 20 a 24." Articolo 15

All'articolo 21, paragrafo 1, dopo la frase "per i Paesi Bassi,"Handelsregister";", sono aggiunti i seguenti termini: "per il Portogallo,"Registo Nacional das Pessoas Colectivas";".

Art. 16

Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 26 1. Fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, che sono in vigore ed il cui obiettivo e la riduzione delle disparità regionali e la promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale, purché dette disposizioni siano compatibili con il trattato e con gli obblighi internazionali della Comunità.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica l'articolo 25, para- grafo 4." Articolo 17 Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 29 1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati:

  1. a) per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato I della direttiva 80/767/CEE, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno che precede;

  2. b) per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva, escluse quelle elencate nell'allegato I della direttiva 80/767/CEE, entro il 31 ottobre 1991 e, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il 31 ottobre 1995, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre per l'anno che precede.

2. Tale prospetto indica almeno:

  1. a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice sopra il limite e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I della direttiva 80/767/CEE, il valore sotto il limite;

  2. b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni amministrazione aggiudicatrice sopra il limite, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalità del fornitore cui è stato attribuito l'appalto e, nel caso di procedure negoziate, suddiviso secondo l'articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro ed ai paesi terzi e, nel caso della direttiva 80/767/CEE, il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascun firmatario dell'accordo GATT relativo agli appalti pubblici.

3.

In consultazione con il comitato per gli appalti pubblici la Commissione stabilisce il tipo di informazioni statistiche complementari richieste conformemente alla presente direttiva." Articolo 18

Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III della presente direttiva.

TITOLO II Abrogazione di talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE Articolo 19

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della direttiva 80/767/CEE sono abrogati.

TITOLO III Disposizioni finali Articolo 20

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1g gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, per la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese la data del 1g gennaio 1989 è sostituita dal 1g marzo 1992.

Art. 21

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo che essi adottano per conformarsi alla presente direttiva.

Art. 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN ALLEGATO I ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO ED ENTI EQUIVALENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 LETTERA b) XIII. In tutti gli Stati membri: le associazioni di diritto pubblico o gli enti equivalenti costituiti dagli enti pubblici territoriali, come "associations de communes", "Gemeindeverbaende", ecc. XIII. Nella Repubblica federale di Germania: Le "Bundesunmittelbaren Koerperschaften, Anstalten und Stiftungen des oeffentlichen Rechts"; le "Landes- unmittelbaren Koerperschaften, Anstalten und Stiftungen des oeffentlichen Rechts" soggette ad un controllo finanziario dello Stato. XIII. In Belgio: - "le fonds des routes 1955 - 1969" - "Het Wegenfonds", - "la Régie des voies aériennes" - "de Regie der Luchtwegen", - centri pubblici di assistenza sociale, - organismi per la manutenzione delle chiese, - "l'Office régulateur de la navigation intérieure" - "de Dienst voor regeling van de binnenvaart", - "la Régie des services frigorifiques de l'État belge" - "de Regie der Belgische Rijkskoel - en Vriesdiensten". IIIV. In Danimarca: "andre forvaltningssubjekter". IIIV. In Francia: - gli enti pubblici amministrativi a livello nazionale, regionale, dipartimentale o locale, - le università, enti pubblici di carattere scientifico e culturale ed altri enti definiti dalla legge n. 68-978 del 12 novembre 1968 sugli orientamenti per l'istruzione superiore. IIVI. In Irlanda: Gli altri enti pubblici i cui appalti di forniture sono soggetti al controllo dello Stato. IVII. In Italia: - le università statali, gli istituti universitari di Stato, i consorzi per i lavori di sistemazione delle università, - gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologi, - gli enti di riforma fondiaria, - le istituzioni di assistenza e di beneficienza di qualsiasi tipo. VIII. In Grecia: Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di forniture sono soggetti al controllo dello Stato. IIIX. In Lussemburgo: Gli enti pubblici soggetti al controllo del governo, dei consorzi intercomunali e dei conumi. IIIX. Nei Paesi Bassi: - "Waterschappen", - "instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in Article 15 van de Wet of het Wetenschappelijk Onderwijs (1960)", "academische ziekenhuizen", - la "Nederlandse centrale organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)" e le organizzazioni da essa dipendenti. IIXI. In Spagna: Le altre persone giuridiche soggette a norme di diritto pubblico per l'aggiudicazione degli appalti. IXII. In Portogallo: Le persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di forniture sono soggetti al controllo dello Stato. XIII. Nel Regno Unito: - Education Authorities, - Fire Authorities, - National Health Service Authorities, - Police Authorities, - Commission for the Towns, - New Towns Corporations, - Scottish Special Housing Association, - Northern Ireland Housing Executive. ALLEGATO II DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICAZIONI TECNICHE Ai sensi della presente direttiva si intende per: 1. "specificazione tecnica", l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni; comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; 2. "norma", la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria; 3. "norma europea": le norme approvate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) come Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi; 4. "prescrizione tecnica comune": la prescrizione tecnica elaborata al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità. ALLEGATO III MODELLI DI BANDO DI GARA E AVVISI PER GLI APPALTI DI FORNITURE A. Procedure aperte 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta. b) Eventualmente forma dell'appalto che è oggetto della gara. 3. a) Luogo della consegna. b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse. d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'articolo 7. 4. Termine di consegna eventualmente imposto. 5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti. b) Termine per la presentazione di tale domanda. c) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma che si deve versare per ottenere detti documenti. 6. a) Termine per la ricezione delle offerte. b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate. c) La o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte. 7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. b) Date, ora e luogo di tale apertura. 8. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzie richieste. 9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto. 11. Informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere. 12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta. 13. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso quando non figurano nei capitolati d'oneri. 14. Altre indicazioni. 15. Data di spedizione del bando. 16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. B. Procedure ristrette 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta. b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata. c) Eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto della gara. 3. a) Luogo della consegna. b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse. d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'articolo 7. 4. Termine di consegna eventualmente imposto. 5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto. 6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione. b) Indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate. c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte. 7. Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l'invito a presentare le offerte. 8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare. 9. Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte. 10. Altre indicazioni. 11. Data di spedizione del bando. 12. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. C. Procedure negoziate 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura di stipulazione prescelta. b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata. c) Eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto della gara. 3. a) Luogo della consegna. b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse. d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'articolo 7. 4. Termine di consegna eventualmente imposto. 5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori col quale sarà stipulato il contratto. 6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione. b) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate. c) La o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte. 7. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare. 8. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice. 9. La data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 10. Altre indicazioni. 11. Data di spedizione del bando. 12. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. D. Procedure di informazione preliminare 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice nonché del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari. 2. La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire. 3. La data provvisoria di avvio delle procedure di stipulazione del o dei contratti (se nota). 4. Altre indicazioni. 5. Data di spedizione del bando. 6. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. E. Contratti stipulati 1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice. 2. a) Procedura di stipulazione prescelta. b) Per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici indicate all'allegato I della direttiva 80/767/CEE, eventualmente, giustificazione del ricorso a tali procedure conformemente all'articolo 6, paragrafi 3 e 4. 3. Data di stipulazione del contratto. 4. Criteri di assegnazione del contratto. 5. Numero di offerte ricevute. 6. Nome e indirizzo del o dei fornitore/i. 7. Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore. 8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i. 9. Altre informazioni. 10. Data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 11. Data di spedizione del presente avviso. 12. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.