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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni (88/409/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche4, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/875, prevede ispezioni e controlli sanitari per le carni fresche destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che è opportuno sottoporre alle stesse ispezioni le carni fresche destinate al mercato nazionale di ogni Stato membro, allo scopo di realizzare la libera circolazione all'interno della Comunità e di evitare distorsioni della concorrenza per prodotti soggetti alla stessa organizzazione di mercato, nonché per garantire ai consumatori condizioni uniformi di protezione sanitaria;

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile6, i livelli dei contributi da riscuotere per le carni fresche ottenute in macelli non riconosciuti in applicazione della direttiva 64/433/CEE devono essere fissati in collegamento con l'adozione di norme di ispezione per tali prodotti;

considerando che, in seguito all'estensione delle norme in materia d'ispezione stabilite dalla direttiva 64/433/CEE a tutti gli animali macellati per il consumo locale, nonché all'assoggettamento delle relative carni ai controlli previsti dalla direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica7 e dalla direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche8, è opportuno, per quanto riguarda i contributi applicabili alle carni destinate al consumo locale, fissare gli stessi livelli minimi stabiliti dalla decisione 88/408/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1988, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (9);

considerando tuttavia che in questa fase non conviene regolamentare sul piano comunitario il caso della macellazione per il fabbisogno personale dell'allevatore;

considerando che, a causa delle difficoltà connesse alle condizioni geografiche particolari del suo territorio, conviene stabilire un periodo supplementare di due anni per consentire alla Repubblica ellenica di applicare le norme di ispezione e il meccanismo necessario alla riscossione del contributo relativo alle ispezioni e ai controlli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva stabilisce, fatte salve le disposizioni da adottare in applicazione dell'articolo 15 ter della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile10, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87, le norme di ispezione sanitaria ed il livello del contributo sanitario applicabili alle carni destinate al mercato nazionale degli Stati membri.

Ai fini della presente direttiva sono applicabili le definizioni riportate all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE.

La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali relative alla macellazione di un animale per il fabbisogno personale dell'allevatore, purché tali normative prevedano garanzie per controllare che le carni di detto animale non siano immesse sul mercato.

Art. 2

A decorrere dal 1o gennaio 1996, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutte le carni fresche prodotte nei rispettivi territori per esservi commercializzate siano ottenute in uno stabilimento riconosciuto, conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE.

Art. 4

L'importo dei contributi risultante dall'articolo 2 della decisione 88/408/CEE si applica alle carni fresche prodotte e ispezionate conformemente all'articolo 2 della presente direttiva e alle carni di cui all'articolo 16 bis della direttiva 71/118/CEE.

Art. 5

1. Prima del 1o ottobre 1989 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide a quali condizioni estendere gli altri requisiti della direttiva 64/433/CEE agli stabilimenti e macelli non riconosciuti secondo detta direttiva, procede a tal fine al riesame dei criteri di valutazione previsti segnatamente dall'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera d) e dall'articolo 5 di detta direttiva per escludere dagli scambi talune carni e adotta le norme minime di igiene e di ispezione da osservarsi da parte di un macello che intenda limitare la propria produzione al mercato locale.

2. Prima della medesima data e secondo la medesima procedura, per le carni attualmente riservate al mercato nazionale saranno adottate:

— nuove norme di ispezione sanitaria ante mortem e post mortem per le carni di pollame,

— le disposizioni riguardanti le qualifiche professionali degli ispettori ausiliari, i requisiti della relativa formazione, nonché le attività che dovranno esercitare.

Art. 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, la Repubblica ellenica beneficia di un periodo supplementare di due anni per conformarsi alla presente direttiva.

Art. 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

9. Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE