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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (89/108/CEE)

Testo vigente

Art. 1

1. La presente direttiva riguarda i prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana, denominati qui di seguito «alimenti surgelati».

2.

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «alimenti surgelati» i prodotti alimentari:

che sono stati sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto «surgelamento», che permette di superare con la rapidità necessaria in funzione della natura del prodotto la zona di cristallizzazione massima del prodotto e di far sì che la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti — dopo la stabilizzazione termica — sia mantenuta ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C e

che sono commercializzati in modo che risulti che hanno questa caratteristica.

I gelati non sono considerati alimenti surgelati ai sensi della presente direttiva.

3. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie derivanti:

  1. a) da una organizzazione comune dei mercati nei settori dell'agricoltura e della pesca;

  2. b) dall'igiene veterinaria.

Art. 3

1. Le materie prime usate per la fabbricazione degli alimenti surgelati devono essere di qualità sana, leale e commerciale e possedere il necessario grado di freschezza.

2. La preparazione dei prodotti da trattare e l'operazione di surgelamento devono essere effettuate senza indugio mediante attrezzature tecniche idonee a ridurre al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche.

Art. 4

I mezzi criogeni il cui uso a contatto diretto con i surgelati è autorizzato, ad esclusione di tutti gli altri, sono i seguenti:

aria,

azoto,

anidride carbonica.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono mantenere sino al 31 dicembre 1992 le legislazioni nazionali che autorizzano l'utilizzazione del diclorodifluormetano (R 12).

La Commissione adotta, se del caso, i criteri di purezza cui tali mezzi criogeni devono rispondere. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.;

Art. 5

1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere stabile e mantenuta, in tutti i punti del prodotto, a -18 °C o meno, con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto di 3 °C al massimo durante il trasporto.

2.

Tuttavia, entro i limiti delle buone prassi di conservazione e di distribuzione, durante la distribuzione locale e negli armadi e banconi frigoriferi per la vendita al consumatore finale sono ammesse tolleranze della temperatura del prodotto, alle condizioni seguenti:

  1. a) tali tolleranze non devono superare i 3 °C,

  2. b) esse possono tuttavia raggiungere i 6 °C negli armadi e banconi frigoriferi per la vendita al consumatore finale, se ed in quanto gli Stati membri lo decidano. In questo caso gli Stati membri scelgono la temperatura in base alla rotazione delle scorte o dei prodotti nel commercio al dettaglio e informano la Commissione sulle misure prese e sui motivi che le giustificano.

La Commissione riesaminerà la tolleranza prevista dalla presente lettera sulla scorta delle innovazioni tecniche e, se del caso, presenterà al Consiglio, entro il 31 dicembre 1992, proposte in merito.

3. Durante un periodo di otto anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri possono, per la distribuzione locale, autorizzare tolleranze fino a 6 °C.

Art. 6

1. Gli Stati membri:

  1. a) si assicurano che gli impianti usati per il surgelamento, l'immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione locale e gli armadi e i banconi frigoriferi di vendita siano tali da garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla presente direttiva;

  2. b) effettuano un controllo ufficiale mediante sondaggio delle temperature degli alimenti surgelati.

2. Gli Stati membri si astengono dall'esigere che, in vista o all'atto della commercializzazione degli alimenti surgelati, il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 sia attestato da un certificato ufficiale.

Art. 7

Gli alimenti surgelati destinati al consumatore finale debbono essere condizionati dal fabbricante oppure dal condizionatore negli imballaggi preliminari appropriati atti a proteggerli dalle contaminazioni esterne microbiche o di altro genere e dalla disseccazione.

Art. 8

1. La direttiva 79/112/CEE si applica ai prodotti contemplati dalla presente direttiva e destinati tal quali al consumatore finale nonché ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre collettività analoghe, alle seguenti condizioni:

  1. a) la denominazione di vendita è completata dalla o dalle seguenti menzioni:

    in spagnolo «ultracongelado» o «congelado rápidamente»,

    in danese «dybfrossen»,

    in tedesco «tiefgefroren» o «Tiefkühlkost» o «tiefgekühlt» o «gefrostet»,

    in greco «βαθείας κατάψυξης» o «ταχείας κατάψυξης» o «υπερκατεψυγμένα»,

    in inglese «quick-frozen»,

    in francese «surgelé»,

    in italiano «surgelato»,

    in neerlandese «diepvries»,

    in portoghese «ultracongelado»,

    in finlandese «pakastettu»,

    in svedese «djupfryst»,

    in ceco «hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený»,

    in estone «sügavkülmutatud or külmutatud»,

    in lettone «ātri sasaldēts»,

    in lituano «greitai užšaldyti»,

    in ungherese «gyorsfagyasztott»,

    in maltese «iffriżat»,

    in polacco «produkt głęboko mrożony»,

    in sloveno «hitro zamrznjen»,

    in slovacco «hlbokozmrazené»,

    in bulgaro «бързо замразена»,

    in rumeno «congelare rapidă»;

    in croato «brzo smrznuto»;

  2. b) l'indicazione della data di conservazione minima deve essere corredata dell'indicazione del periodo in cui i surgelati possono essere immagazzinati presso il destinatario e dell'indicazione della temperatura di conservazione e/o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione;

  3. c) l'etichettatura di qualsiasi alimento surgelato deve recare un'indicazione che permetta di individuare la partita;

  4. d) l'etichettatura di qualsiasi alimento surgelato deve recare una chiara avvertenza del tipo «non ricongelare dopo scongelamento».

Art. 9

1. L'etichettatura dei prodotti definiti nell'articolo 1, paragrafo 2 e non destinati ad essere forniti al consumatore finale né ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e ad altre collettività analoghe comporta soltanto le diciture obbligatorie seguenti:

  1. a) la denominazione di vendita completata conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

  2. b) il contenuto netto espresso in unità di massa;

  3. c) una dicitura che consenta di individuare la partita;

  4. d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o del confezionatore oppure di un rivenditore stabilito all'interno della Comunità.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 figurano sull'imballaggio, sul recipiente o sulla confezione o su un'etichetta ivi apposta.

3. Il presente articolo lascia impregiudicate eventuali disposizioni comunitarie più precise o più ampie in materia di metrologia.

Art. 10

Gli Stati membri non possono, per ragioni riguardanti le caratteristiche di fabbricazione, la confezione o l'etichettatura, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, conformi alla presente direttiva e alle misure prese per la sua applicazione.

Art. 11

La Commissione adotta le modalità relative al prelievo di campioni degli alimenti surgelati, al controllo delle loro temperature e al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.