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dir. 89/459/CEE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato, il 19 dicembre 1984, una risoluzione relativa alla sicurezza stradale4 nella quale la Commissione è invitata in tale contesto a presentare proposte al Consiglio;

considerando che la regolamentazione della profondità minima degli intagli del battistrada dei pneumatici, pur costituendo un problema particolare e specifico, rientra negli obiettivi e nei lavori del 1986, dichiarato «Anno della sicurezza stradale» nella Comunità;

considerando che il 18 febbraio 1986 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione concernente un programma comunitario per l'anno della sicurezza stradale 19865 nella quale la profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici figura tra le disposizioni comunitarie da adottare al più presto;

considerando che dette disposizioni devono garantire il massimo grado di sicurezza;

considerando che le prescrizioni nazionali in materia di profondità minima degli intagli del battistrada dei pneumatici differiscono da uno Stato membro all'altro e che queste differenze creano problemi di rispetto dei codici della strada agli automobilisti che guidano i loro veicoli nel territorio dei vari Stati membri;

considerando che l'armonizzazione di queste prescrizioni è tale da facilitare la libera circolazione dei veicoli e gli spostamenti delle persone tra gli Stati membri e da contribuire all'eliminazione degli ostacoli agli scambi e delle distorsioni di concorrenza,

Articolo 1 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i pneumatici dei veicoli delle categorie M1, N1, 01 e 02 definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi6, modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE7, presentino, per l'intera durata della loro utilizzazione su strada, una profondità degli intagli principali del battistrada di almeno 1,6 mm.

Per «intagli principali» si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso.

Articolo 2 Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva o assoggettare a disposizioni speciali i veicoli dichiarati di interesse storico e muniti originariamente di gomme pneumatiche o altre, che, nuove, avevano intagli di profondità di meno di 1,6 mm, purché detti veicoli siano muniti dei suddetti pneumatici, siano utilizzati in condizioni eccezionali e non utilizzino o quasi le pubbliche strade.

Articolo 3 Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, adottano e pubblicano anteriormente al 1g giugno 1991 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1g gennaio 1992. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni che essi adottano ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989. Per il Consiglio Il Presidente R. DUMAS