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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (89/654/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione1, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e GU n. C 115 dell'8. 5. 1989, pag. 34 e GU n. C 284 del 10. 11. 1989, pag. 8.

GU n. C 256 del 9. 10. 1988, pag. 51. della salute sul luogo di lavoro4 prevede l'adozione di una direttiva volta a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro5, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve termine prescrizioni minime riguardo alla sistemazione del luogo di lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro6; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore dei luoghi di lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE7, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La presente direttiva, che è la prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce precisazioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 2.

2. La presente direttiva non si applica:

  1. a) ai mezzi di trasporto utilizzati fuori dell'impresa e/o dello stabilimento, nonché ai luoghi di lavoro all'interno dei mezzi di trasporto;

  2. b) ai cantieri temporanei o mobili;

  3. e) alle industrie estrattive;

  4. d) ai pescherecci;

e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'impresa agricola o forestale, ma situati fuori dell'area edificata dell'impresa.

3. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Art. 2 Definizione

Ai sensi della presente direttiva, s'intendono per luogo di lavoro i luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno degli edifici dell'impresa e/o dello stabilimento, compresi ogni altro luogo nell'area dell'impresa e/o dello stabilimento accessibile al lavoratore nell'ambito del suo lavoro.

Sezione II. Obblighi dei datori di lavoro

Art. 3 Luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta

I luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta successivamente al 31 dicembre 1992 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.

Art. 4 Luoghi di lavoro già utilizzati

I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1o gennaio 1993 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II, al massimo tre anni dopo tale data.

Tuttavia, per quanto concerne la Repubblica portoghese, i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1o gennaio 1993 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II al massimo quattro anni dopo tale data.

Art. 5 Modifiche dei luoghi di lavoro

Qualora ai luoghi di lavoro vengano apportate, successivamente al 31 dicembre 1992, modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché tali modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni siano conformi alle corrispondenti prescrizioni minime di cui all'allegato I.

Art. 6

Obbligazioni generali Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve provvedere:

— a che le vie di circolazione che conducono a uscite e uscite d'emergenza, nonché le uscite e uscite d'emergenza stesse siano sgombre, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento;

— alla manutenzione tecnica dei luoghi di lavoro e degli impianti e dispositivi, segnatamente quelli di cui agli allegati I e II, nonché all'eliminazione, quanto più rapida possibile, dei difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

— alla regolare pulitura dei luoghi di lavoro e degli impianti e dispositivi, segnatamente quelli di cui all'allegato I, punto 6 e all'allegato II, punto 6, onde assicurare condizioni di igiene adeguate;

— alla regolare manutenzione e al controllo del funzionamento degli impianti e dispositivi di sicurezza, in particolare quelli di cui agli allegati I e II, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli.

Art. 7 Informazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da prendere per quanto concerne la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Art. 8 Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.

Sezione III. Disposizioni varie

Art. 9 Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la fabbricazione o la costruzione di componenti di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo dei luoghi di lavoro.

Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Art. 9 bis Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20161.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 9 ter Procedura d’urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.