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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (90/428/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che gli equini figurano in quanto animali vivi nell'elenco di prodotti contenuti nell'allegato II del trattato;

considerando che, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equini e l'aumento della produttività del settore, occorre stabilire a livello comunitario norme in materia di scambi intracomunitari di equini destinati a concorsi;

considerando che l'allevamento dei cavalli, e in particolare dei cavalli da corsa, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole; che esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che nella Comunità esistono disparità tra le norme che disciplinano l'accesso ai concorsi; che tali disparità possono costituire un ostacolo per gli scambi intracomunitari;

considerando che gli scambi di equini destinati a concorsi e la partecipazione a tali concorsi possono essere compromessi dalle disparità esistenti nelle regolamentazioni concernenti la destinazione di una percentuale dell'importo delle vincite e dei proventi alla salvaguardia, alla promozione ed al miglioramento dell'allevamento negli Stati membri; che l'instaurazione di un libero accesso ai concorsi presuppone l'armonizzazione di dette regolamentazioni;

considerando che, in attesa di questa armonizzazione, conviene, soprattutto per mantenere ed incrementare la produttività nel settore, autorizzare gli Stati membri a riservare una percentuale delle vincite e dei proventi alla salvaguardia, alla promozione ed al miglioramento dei loro allevamenti; che occorre tuttavia fissare un massimale per questa percentuale;

considerando che è opportuno adottare le misure di applicazione in taluni settori di carattere tecnico; che è necessario, per l'attuazione delle misure previste, definire una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni per gli scambi di equini destinati a concorsi e le condizioni di partecipazione di tali equini ai concorsi.

Art. 2

Ai fini della presente direttiva, sono applicabili le definizioni contenute nell'articolo 2 della direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equini4.

Inoltre, si intende per «concorso» qualsiasi competizione ippica, in particolare le corse e le prove di salto degli ostacoli (jumping), di «dressage», di tiro, di modello e di andatura.

Art. 3

1. Le norme dei concorsi non devono contenere discriminazioni fra equini registrati nello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini registrati in un altro Stato membro.

2. Le norme dei concorsi non devono contenere discriminazioni tra equini originari dello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini originari di un altro Stato membro.

Art. 4

1. Il disposto dell'articolo 3 concerne, in particolare:

  1. a) i criteri e in particolare i limiti, minimi o massimi, per l'iscrizione al concorso,

  2. b) la valutazione durante il concorso,

  3. c) le vincite o i proventi inerenti al concorso.

2. Tuttavia,

gli obblighi di cui all’articolo 3 non influiscono sull’organizzazione di:

  1. a) concorsi riservati agli equidi registrati in uno specifico registro genealogico per permettere il miglioramento della razza;

  2. b) concorsi regionali finalizzati alla selezione di equidi;

  3. c) manifestazioni a carattere storico o tradizionale.

Gli Stati membri che intendano avvalersi di tali possibilità manifestano in anticipo le loro intenzioni e motivazioni agli altri Stati membri e al pubblico,

per ogni competizione o tipo di competizione, gli Stati membri possono riservare, attraverso enti a tal fine ufficialmente autorizzati o riconosciuti, una certa percentuale del montepremi o dei profitti di cui al paragrafo 1, lettera c), alla salvaguardia, allo sviluppo e al miglioramento dell’allevamento. La percentuale non può superare il 20 % a partire dal 1993. I criteri con cui tali fondi sono distribuiti nello Stato membro interessato sono messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

3. Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura indicata all'articolo 6.

Art. 5

1. In attesa delle decisioni da adottare a norma dell'articolo 4 della direttiva 90/427/CEE, nell'ipotesi in cui venga negata l'iscrizione a un concorso ad un equino registrato in uno Stato membro, i motivi del diniego devono essere comunicati per iscritto al proprietario o al suo mandatario.

2. Nel caso contemplato dal paragrafo 1, il proprietario o il suo mandatario ha il diritto di ottenere il parere di un esperto, alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 89/662/CEE5 che sono applicabili mutatis mutandis.

3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Art. 6

Nel caso in cui si fa riferimento alla procedura prevista al presente articolo, il Comitato zootecnico permanente, istituito con la decisione 77/505/CEE6, delibera conformemente alle regole fissate nell'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE7.

Art. 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Art. 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY