DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1990 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (90/629/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore1, modificata da ultimo dalla direttiva 82/318/CEE della Commissione2, in particolare l'articolo 6,
considerando che, con l'esperienza acquisita in materia e tenuto conto dell'attuale livello tecnologico è ora possibile migliorare la sicurezza stradale applicando prescrizioni analoghe a quelle già in vigore anche ai veicoli delle categorie M2 con massa massima ammessa superiore a 3 500 kg ed M3 (autobus) sinora non compresi ed estendere in generale le prescrizioni ai sedili, sinora non compresi, delle altre categorie di veicoli;
considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di apportare lievi modifiche alle definizioni ed alle prescrizioni attuali;
considerando che occorre migliorare il livello di protezione contro i rischi di «scivolamento» modificando la posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e/o la struttura dei sedili; che occorre definire una procedura di prova intesa a comprovare il miglior livello di protezione ottenuto;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive nel settore dei veicoli a motore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato I della direttiva 76/115/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
A decorrere dal 1g maggio 1991, gli Stati membri non possono:
— negare, per un determinato tipo di veicolo, l'omologazione CEE o il rilascio della copia del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE del Consiglio3, oppure l'omologazione di portata nazionale, né
— vietare la prima messa in circolazione di determinati veicoli,
per motivi concernenti gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, se gli ancoraggi di tale tipo di veicolo o di tali veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/115/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.
2.
A decorrere dal 1g luglio 1992 gli Stati membri:
— non possono più rilasciare la copia del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE per tipi di veicolo,
— possono negare l'omologazione di portata nazionale per tipi di veicolo,
i cui ancoraggi non siano conformi alla direttiva 76/115/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.
3. A decorrere dal 1g luglio 1997 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli a motore i cui ancoraggi non siano conformi alla direttiva 76/115/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.
Art. 3
Entro il 31 dicembre 1992, la Commissione rivede nuovamente la direttiva 76/115/CEE, in particolare l'allegato I, punto 4.4.3, allo scopo di migliorare la protezione contro i rischi di scivolamento, aggiungendo eventuali nuove disposizioni e i relativi metodi di prove dinamiche.
Art. 4
Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1g maggio 1991 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1990. Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente