DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1990 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/649/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (90/630/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore1, modificata da ultimo dalla direttiva 88/366/CEE della Commissione2 in particolare l'articolo 5,
considerando che sulla base dell'esperienza acquisita e dello stato della tecnica è opportuno rendere più precisa la procedura di prova di cui all'allegato III della direttiva 77/649/CEE, in particolare per adeguarla agli ultimi sviluppi registrati presso la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive nel settore dei veicoli a motore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato III della direttiva 77/649/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
A decorrere da 1g maggio 1991 gli Stati membri non possono:
— negare per un determinato tipo di veicolo l'omologazione CEE o il rilascio della copia del certificato di cui all'ultimo comma del punto 1 dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio1, o l'omologazione di portata nazionale, né
— vietare la messa in circolazione di determinati veicoli,
per motivi concernenti il campo di visibilità del conducente se, per tale tipo di veicolo o per tali veicoli, questo è conforme alle diposizioni della direttiva 77/649/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1g ottobre 1991 gli Stati membri:
— non possono più rilasciare la copia del certificato di cui all'ultimo comma del punto 1 dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE per tipi di veicolo in cui il campo di visibilità del conducente non sia conforme alla direttiva 77/649/CEE, quale modificata dalla presente direttiva,
— possono negare l'omologazione nazionale dei tipi di veicoli in cui il campo di visibilità del conducente non sia conforme alla direttiva 77/649/CEE, quale modificata dalla presente direttiva.
Art. 3
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1g maggio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1990. Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente