DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 che abroga la direttiva 75/404/CEE concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche (91/148/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che l'attuazione di una politica energetica comunitaria fa parte degli obiettivi che la Comunità si è proposta di raggiungere;
considerando che per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità occorre sviluppare tutte le sue fonti di energia;
considerando che il gas naturale è una fonte energetica che presenta, per di più, particolari vantaggi per la produzione di energia elettrica in quanto limita l'emissione di sostanze inquinanti;
considerando che il progresso tecnologico permette di usare il gas naturale per la produzione di energia elettrica in unità di produzione a capitale inferiore e funzionanti a costi minori e nel contempo con una resa di trasformazione superiore e una flessibilità operativa maggiore rispetto alle unità che utilizzano altri combustibili;
considerando che la direttiva 75/404/CEE4 è stata adottata in un periodo in cui le risorse di gas naturali erano considerate di livello insufficiente per la sicurezza dell'approvvigionamento di questa fonte di energia;
considerando che questa situazione è mutata e che, dati gli sviluppi che ormai prevalgono sul mercato del gas, non è opportuno mantenere il limite fissato alla succitata direttiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 75/404/CEE è abrogata.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER