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Direttiva della Commissione del 29 maggio 1991 relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro (91/322/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro1, modificata da ultimo dalla direttiva 88/642/CEE2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

visto il parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando che la direttiva 80/1107/CEE specifica all'articolo 8, paragrafo 4, terzo comma che i valori limite di esposizione professionale di carattere indicativo devono riflettere le valutazioni effettuate da esperti in base a dati scientifici ;

considerando che la fissazione di detti valori è intesa ad armonizzare le condizioni di lavoro sotto questo profilo, salvaguardando i progressi conseguiti ;

considerando che la presente direttiva rappresenta un progresso concreto verso la realizzazione della dimensione sociale del mercato interno ;

considerando che i valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente importante del dispositivo generale volto a garantire la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ;

considerando che un primo elenco di valori limite di esposizione professionale può essere redatto per gli agenti per i quali esistono negli Stati membri valori limite similari, dando priorità agli agenti presenti sul luogo di lavoro atti ad incidere sulla salute dei lavoratori ; che questo primo elenco può essere basato sui dati scientifici esistenti in ordine agli effetti sulla salute, benché questi dati risultino per taluni agenti particolarmente limitati ;

considerando che può inoltre rivelarsi necessario fissare valori limite di esposizione professionale per periodi brevi, tenendo conto degli effetti derivanti da esposizioni di corta durata ;

considerando che la direttiva 80/1107/CEE propone un metodo di riferimento che prevede, in particolare, una valutazione dell'esposizione e una strategia di misurazione dei valori limite di esposizione professionale ;

considerando che in futuro potrà essere necessario definire congrui metodi di riferimento, vista l'esigenza di affidabili misurazioni dell'esposizione in relazione ai valori limite dell'esposizione professionale ;

considerando che i valori limite di esposizione professionale dovranno essere soggetti ad un continuo esame e che dovranno essere rivisti qualora risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti ;

considerando che esistono agenti per i quali risulterà necessario prendere in considerazione tutte le vie di assorbimento, compresa la possibilità della penetrazione cutanea, al fine di garantire il migliore livello di protezione possibile ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 80/1107/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative nazionali adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1991. Per la Commissione Vasso Papandreou Membro della Commissione