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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1991 relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (91/371/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase e l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita è stato firmato a Lussemburgo il 10 ottobre 1989;

considerando che tale accordo ha in particolare l'effetto di istituire, per quel che riguarda le imprese di assicurazione la cui sede sociale si trovi in Svizzera, un regime giuridico diverso da quello applicabile, in virtù del titolo III della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita4, alle agenzie e succursali stabilite all'interno della Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trovi fuori della Comunità;

considerando che le norme coordinate relative all'esercizio delle attività svolte sul mercato comunitario dalle imprese svizzere che beneficiano delle disposizioni dell'accordo precitato devono entrare in vigore alla stessa data in tutti gli Stati membri della Comunità; che l'accordo stesso entrerà in vigore soltanto il primo giorno dell'anno civile successivo alla data dello scambio degli strumenti di approvazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera entro ventiquattro mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 2

Gli Stati membri precisano nelle loro disposizioni nazionali che le modifiche ad esse recate in applicazione dell'accordo entreranno in vigore soltanto alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente R. GOEBBELS