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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 1991 sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/320/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (91/422/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi1, modificata da ultimo dalla direttiva 88/194/CEE2, in particolare l'articolo 5,

considerando che in base ai progressi tecnici della frenatura è attualmente possibile emanare disposizioni più restrittive e in particolare rendere obbligatorio munire taluni automezzi pesanti e rimorchi di regolatori automatici delle guarnizioni dei freni per una maggiore sicurezza della circolazione stradale;

considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

A decorrere dal 1o ottobre 1991 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti ai dispositivi di frenatura:

— rifiutare, per un tipo di autoveicolo, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE del Consiglio3, o l'omologazione di portata nazionale,

— vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

se i dispositivi di frenatura di tale tipo di veicolo o di tali veicoli sono conformi alla direttiva 71/320/CEE come modificata da ultimo dalla presente direttiva.

2. A partire dal 1o ottobre 1992 gli Stati membri:

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articlo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non siano conformi alla direttiva 71/320/CEE, come modificata dalla presente direttiva,

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non siano conformi alle disposizioni della direttiva 71/320/CEE, come modificata da ultimo dalla presente direttiva.

3. A partire dal 1o ottobre 1994 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli i cui dispositivi di frenatura non siano conformi alla direttiva 71/320/CEE, come modificata da ultimo dalla presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri mettono in vigore, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991. Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente