DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1991 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto (91/662/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 74/297/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)1, in particolare l'articolo 5,
considerando che, in base all'esperienza acquisita e all'attuale stato di avanzamento della tecnica, è opportuno migliorare la protezione del conducente mediante il controllo del comportamento del volante e del dispositivo di guida in caso di urto frontale, oggetto della direttiva 74/297/CEE, adeguando questa direttiva all'ultima versione del regolamento in materia della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e introducendo ulteriori miglioramenti;
considerando che dall'esperienza acquisita dagli incidenti emerge che il volante dovrebbe essere cedevole in modo da proteggere il viso del conducente da gravi lesioni; che a tal fine dovrebbero essere apportate ulteriori modifiche alla direttiva di cui trattasi; che esistono varie proposte per un metodo di prova; che la Commissione dovrebbe presentare una proposta al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico entro il 31 dicembre 1991;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sui veicoli a motore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli allegati della direttiva 74/297/CEE sono modificati conformemente agli allegati della presente direttiva.
Art. 2
1.
A decorrere dal 1o ottobre 1992 gli Stati membri non possono, per motivi inerenti al dispositivo di guida:
a)
— rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o il rilascio della copia della scheda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE del Consiglio2, oppure l'omologazione nazionale;
— né vietare la prima entrata in circolazione dei veicoli,
— rifiutare l'omologazione CEE di un tipo di comando dello sterzo destinato al montaggio su un veicolo o su veicoli;
— né vietare l'immissione sul mercato di comandi dello sterzo destinati al montaggio su un veicolo o su veicoli,
se detto dispositivo è stato omologato ai sensi della direttiva 74/297/CEE modificata dalla presente direttiva;
b)
se il suddetto comando dello sterzo è conforme alle disposizioni della direttiva 74/297/CEE, modificata dalla presente direttiva.
2.
A decorrere dal 1o ottobre 1996, per i veicoli a motore della categoria M1 diversi da quelli a cabina avanzata, gli Stati membri:
— non possono più rilasciare la copia della scheda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE,
— possono rifiutare l'omologazione nazionale,
per motivi inerenti al dispositivo di guida se esso non è conforme alle disposizioni della direttiva 74/297/CEE, modificata dalla presente direttiva.
3.
A decorrere dal 1o ottobre 1995, per i veicoli a motore a cabina avanzata della categoria M1 e per tutti i veicoli a motore della categoria N1 con una massa massima autorizzata non superiore a 1 500 kg, gli Stati membri:
— non possono più rilasciare la copia della scheda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE,
— possono rifiutare l'omologazione nazionale,
per motivi inerenti al dispositivo di guida se esso non è conforme alle disposizioni della direttiva 74/297/CEE, modificata dalla presente direttiva.
4.
A decorrere dal 1o ottobre 1996, per i tipi di comando dello sterzo, gli Stati membri:
— non possono più rilasciare la copia della scheda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE,
— possono rifiutare l'omologazione nazionale,
per motivi inerenti ai comandi dello sterzo non conformi alle disposizioni dei punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell'allegato I della direttiva 74/297/CEE, modificata dalla presente direttiva.
5. A decorrere dal 1o ottobre 1996, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli i cui dispositivi di guida non sono conformi alle disposizioni della direttiva 74/297/CEE, modificata dalla presente direttiva. Tuttavia, la disposizione del primo comma non si applica sino al 1o ottobre 1997:
— ad un veicolo a cabina avanzata della categoria M1;
— ad un veicolo della categoria N1 con massa massima autorizzata non superiore a 1 500 kg;
— nel caso di un veicolo della categoria M1diverso da un veicolo a cabina avanzata, per quanto concerne i requisiti di cui al punto 5.1 dell'allegato I (spostamento verticale massimo della colonna dello sterzo).
6. A decorrere dal 1o ottobre 1995, gli Stati membri possono vietare l'immissione sul mercato di comandi dello sterzo destinati ad essere installati su un veicolo o su veicoli se detti comandi dello sterzo non sono conformi alle disposizioni dei punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell'allegato I della direttiva 74/297/CEE, modificata dalla presente direttiva.
Art. 3
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1991. Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente