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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1991 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (91/663/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1, modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE2, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore e sui loro rimorchi3, modificata dalle direttive 80/223/CEE4, 82/244/CEE5, 83/276/CEE6, 84/8/CEE7, 89/278/CEE8,

considerando che, per motivi di chiarezza, è necessario consolidare le direttive suddette;

considerando che l'evoluzione tecnica consente di procedere ad ulteriori modifiche, in particolare: il colore dei proiettori deve essere unicamente bianco, per determinati veicoli devono essere specificati gli indicatori laterali, possono essere precisate le prescrizioni relative alle luci delle parti mobili nonché ad altri punti particolareggiati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 76/756/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1. Gli articoli sono sostituiti dagli articoli della presente direttiva.

2. Gli allegati sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

Art. 2

Ai sensi della presente direttiva, per «veicolo» si intende ogni veicolo a motore cui si applica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

Art. 3

1.

A decorrere dal 1o gennaio 1993, gli Stati membri non possono:

— negare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

— né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli,

per motivi attinenti all'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su tale tipo di veicoli o su tali veicoli se l'installazione è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

2.

A decorrere dal 1o ottobre 1993, gli Stati membri:

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE;

— possono negare l'omologazione di portata nazionale

di un tipo di veicolo sul quale l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3. A decorrere dal 1o ottobre 1994, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli sui quali l'installazione di detti dispositivi non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Art. 4

Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE prende le misure necessarie per assicurarsi di essere informato di qualsiasi modifica apportata ad uno degli elementi o caratteristiche di cui al punto 1.1 dell'allegato I. Le autorità competenti dello Stato membro decidono se il tipo di veicolo

modificato deve essere sottoposto ad altre prove e se deve essere redatto un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che la modifica non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva, la modifica non viene approvata.

Art. 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati della presente direttiva sono adottate a norma della procedura stabilita all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Art. 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. All'atto della pubblicazione ufficiale delle disposizioni sopraindicate, gli Stati membri devono fare esplicito riferimento alla presente direttiva secondo modalità da essi stessi definite.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1991. Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente