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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (91/674/CEE)

Testo vigente

Sezione 1. Disposizioni preliminari e campo d'applicazione

Art. 1

1. Gli articoli 2 e 3, l’articolo 4, paragrafi 1 e da 3 a 6, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l’articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35, da 37 a 41, gli articoli 42 e da 42 bis a 42 septies, l’articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 ter e da 9 a 14, l’articolo 45, paragrafo 1, l’articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli 46 bis, da 48 a 50, 50 bis, 50 ter, 50 quater, l’articolo 51, paragrafo 1, e gli articoli 51 bis, da 56 a 59, 60 bis, 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano alle imprese di cui all’articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. Gli articoli 46, 47, 48, 51 e 53 della presente direttiva non si applicano alle attività e alle passività valutate a norma della sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE.

2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9, 10 e 10 bis (stato patrimoniale) o agli articoli da 22 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE si intende come rinvio rispettivamente all'articolo 6 (stato patrimoniale) o all'articolo 34 (conto profitti e perdite) della presente direttiva.

3. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660/CEE si deve intendere come rinvio a detti articoli, tenuto conto delle disposizioni degli articoli da 45 a 62 della presente direttiva.

4. Le disposizioni della direttiva 78/660/CEE menzionate nel presente articolo, qualora si riferiscano a voci dello stato patrimoniale per le quali la presente direttiva non prevede l'equivalente, si devono intendere come aventi ad oggetto le voci definite all'articolo 6 della presente direttiva nelle quali figurano i corrispondenti elementi patrimoniali.

Art. 2

1.

Le misure di coordinamento disposte dalla presente direttiva riguardano le società o imprese ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato le quali siano:

  1. a) imprese ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE, ad eccezione delle mutue che sono escluse dal campo di applicazione di detta direttiva ai sensi dell'articolo 3 della stessa, ma compresi gli enti di cui all'articolo 4, lettere a), b), c) ed e) di detta direttiva, salvo quelli la cui attività non consiste esclusivamente o principalmente nell'esercizio dell'attività assicurativa, oppure

  2. b) imprese ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE, ad eccezione degli enti e delle mutue di cui agli articoli 2, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 3 di detta direttiva, oppure

  3. c) imprese che esercitano la riassicurazione.

Nella presente direttiva tali imprese sono denominate «imprese di assicurazione».

2.

I fondi di un fondo collettivo di pensione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d) della direttiva 79/267/CEE, gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi, devono figurare nello stato patrimoniale se l'impresa è titolare degli attivi corrispondenti. L'importo totale degli attivi e degli impegni di questa natura è citato separatamente oppure in allegato, ripartito secondo le varie voci dell'attivo o del passivo. Tuttavia gli Stati membri possono permettere di far figurare questi fondi fuori dallo stato patrimoniale, purché esista un regime particolare che consenta di escludere detti fondi dalla massa in caso di liquidazione coatta (o di una procedura analoga) dell'impresa di assicurazione.

Gli attivi acquisiti in nome e per conto di terzi non devono figurare nello stato patrimoniale.

Art. 3

Le disposizioni della presente direttiva relative all'assicurazione sulla vita si applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'assicurazione malattia, e ciò esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione sulla vita.

Gli Stati membri possono applicare questa disposizione all'assicurazione malattia praticata dalle imprese miste secondo i metodi dell'assicurazione del ramo vita, qualora tale attività rivesta una certa importanza.

Art. 4

1. La presente direttiva si applica all'associazione di assicuratori nota come Lloyd's. Ai fini della presente direttiva sia il Lloyd's sia i sindacati del Lloyd's si considerano imprese di assicurazione.

2. In deroga all'articolo 65, paragrafo 1, il Lloyd's elabora i conti aggregati in luogo dei conti consolidati prescritti dalla direttiva 83/349/CEE. I conti aggregati sono elaborati attraverso il cumulo di tutti i conti di tutti i sindacati.

Sezione 2. Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite

Art. 5

Per le imprese di assicurazione il raggruppamento delle voci alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) o b) della direttiva 78/660/CEE è limitato:

per quanto riguarda lo stato patrimoniale, alle voci precedute da un numero arabo, eccettuate le voci riguardanti le riserve tecniche e

per quanto riguarda il conto profitti e perdite, alle voci precedute da una o più lettere minuscole, eccettuate le voci I 1, I 4, II 1, II 5 e II 6.

Il raggruppamento è autorizzato unicamente nell'ambito delle normative adottate dagli Stati membri.

Sezione 3. Struttura dello stato patrimoniale

Art. 6

Per la presentazione dello stato patrimoniale, gli Stati membri prescrivono lo schema seguente: Attivo A. Capitale sottoscritto non versato di cui: capitale richiamato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel passivo. In tal caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare all'attivo, nella voce A o nella voce E IV) B. Attivi immateriali quali descritti ai titoli B e C I dell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE, di cui: spese d'impianto, quali definite dalla legislazione nazionale e a condizione che questa ne autorizzi l'iscrizione all'attivo (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato); avviamento, nella misura in cui è stato acquisito a titolo oneroso (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato) C. Investimenti I. Terreni e fabbricati: di cui: terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nel quadro della sua attività (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato) II. Investimenti in imprese collegate e partecipazioni: 1. Quote in imprese collegate 2. Obbligazioni emesse da imprese collegate e crediti verso tali imprese 3. Partecipazioni 4. Obbligazioni emesse da imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione e crediti a tali imprese III. Altri investimenti finanziari: 1. Azioni, altri titoli a reddito variabile e quote nei fondi comuni d'investimento 2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 3. Quote in investimenti comuni 4. Prestiti ipotecari 5. Altri prestiti 6. Depositi presso enti creditizi 7. Altri IV. Depositi presso imprese cedenti D. Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell'investimento E. Crediti (con indicazione separata, in quanto sottovoci delle voci I, II e III, dei crediti verso: imprese collegate; imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione): I. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di: 1) assicurati, 2) intermediari di assicurazione II. Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione III. Altri crediti IV. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato ma non versato nella voce A dell'attivo) F. Altri elementi dell'attivo I. Attivi materiali e scorte elencate nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE, nelle voci C II e D I, diverse dai terreni e fabbricati, fabbricati in costruzione o acconti versati su terreni e fabbricati II. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa III. Azioni o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, della loro parità contabile) sempreché la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione nello stato patrimoniale IV. Altri G. Ratei e risconti I. Interessi e canoni di locazione maturati non scaduti II. Spese di acquisizione da ammortizzare (distinguendo quelle derivanti dall'attività di assicurazione dei rami non vita e vita) III. Altri ratei e risconti H. Perdita dell'esercizio (a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce A VI del passivo). Passivo A. Patrimonio I. Capitale sottoscritto o fondo equivalente (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato in questa voce. In tal caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente) II. Sovrapprezzi di emissione III. Riserve di rivalutazione IV. Riserve V. Utili (perdite) portati e nuovo VI. Utile (perdita) di esercizio (a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione nella voce H dell'attivo o nella voce I del passivo) B. Passività postergate C. Riserve tecniche 1. Riserva per premi non aquisiti: a) importo lordo … b) importo di riassicurazione (-) … … 2. Riserve del ramo «vita»: a) importo lordo … b) importo di riassicurazione (-) … … 3. Riserva per sinistri: a) importo lordo … b) importo di riassicurazione (-) … … 4. Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni (sempreché non rientri nella voce C 2): a) importo lordo … b) importo di riassicurazione (-) … … 5. Riserva di perequazione 6. Altre riserve tecniche: a) importo lordo … b) importo di riassicurazione (-) … … D. Riserve tecniche relative all'assicurazione del ramo «vita» allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati: a) importo lordo … b) importo di riassicurazione (-) … … E. Altri accantonamenti 1. Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili 2. Fondi per imposte 3. Altri accantonamenti F. Depositi ricevuti da riassicuratori G. Debiti (con indicazione separata, in quanto sottovoci, dei debiti verso: imprese collegate imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione) I. Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta II. Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione III. Prestiti obbligazionari, specificando quelli convertibili IV. Debiti verso enti creditizi V. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale H. Ratei e risconti I. Utile di esercizio (a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione nella voce A VI del passivo)

Sezione 4. Disposizioni particolari relative a singole voci dello stato patrimoniale

Art. 9 Attivo: voce C III 2 Obbligazioni ed altri titoli reddito fisso

1. Questa voce comprende le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso negoziabili, emessi da enti creditizi, da altre imprese o da enti pubblici, purché non rientrino nelle voci C II 2 e C II 4.

2. Sono assimilati alle obbligazioni ed agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso d'interesse variabile indicizzati in base a un parametro determinato, ad esempio in base al tasso d'interesse del mercato interbancario o a quello dell'euromercato.

Art. 10 Attivo: voce C III 3 Quote in investimenti comuni

Questa voce comprende le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da più imprese o fondi pensione, la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese, o in uno di tali fondi pensionistici.

Art. 11 Attivo: voci C III 4 e 5 Prestiti ipotecari e altri prestiti

I prestiti agli assicurati per i quali la polizza sia il titolo principale di garanzia vanno inclusi nella voce «altri prestiti» e il loro importo deve essere specificato nell'allegato. I prestiti garantiti da ipoteca devono essere classificati come prestiti ipotecari anche se sono inoltre garantiti da una polizza di assicurazione. Nel caso in cui l'importo degli «altri prestiti» non garantiti da una polizza sia rilevante, è fornita una disaggregazione nell'allegato.