DIRETTIVA 92/42/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che la decisione 91/565/CEE4 prevede la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità nel contesto del programma SAVE;
considerando che occorre adottare le misure destinate all'istaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che la risoluzione del Consiglio, del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri5 invita gli Stati membri a continuare ed eventualmente intensificare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia attraverso la messa a punto di politiche integrate di risparmio energetico;
considerando la risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri6, in particolare l'obiettivo di incrementare di almeno il 20 % il rendimento per la domanda finale di energia;
considerando che l'articolo 130 R del trattato prevede che l'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
considerando che nelle proposte relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori è necessario assumere come base un livello di protezione elevato;
considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 giugno 1989 dichiara che «la Comunità e gli Stati membri dovranno tenere opportunamente conto del problema della potenziale alterazione climatica collegata all'effetto serra»7 e, nelle conclusioni del 29 ottobre 1990, prevede di stabilizzare, sul piano comunitario, ai livelli del 1990, le emissioni di CO2 nell'anno 2000;
considerando l'importanza del settore domestico e terziario che assorbe una parte preponderante del consumo finale di energia della Comunità;
considerando che questo settore assumerà maggiore importanza a causa della tendenza verso una maggiore diffusione del riscaldamento centrale ed un aumento generale del comfort termico;
considerando che un miglior rendimento delle caldaie è nell'interesse dei consumatori, che i risparmi di energia implicheranno minori importazioni di idrocarburi e che la riduzione della dipendenza energetica della Comunità avrà un'incidenza positiva sulla sua bilancia commerciale;
considerando che la direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali, nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali8 ha portato alla fissazione di livelli di rendimento molto diversi tra gli Stati membri;
considerando che il requisito di alti tassi di rendimento per le caldaie ad acqua calda restringerà la forcella dei parametri tecnici degli impianti offerti sul mercato, facilitando la produzione in serie, e favorirà la realizzazione di economie di scala; che la non fissazione di tassi di rendimento energetico, ad un livello sufficientemente elevato rischia, con il completamento del mercato interno, di abbassare fortemente il rendimento degli impianti di riscaldamento a causa della diffusione sul mercato di caldaie a basso rendimento;
considerando che le condizioni climatiche locali nonché le caratteristiche energetiche e di utilizzazione degli edifici presentano grandi differenze all'interno della Comunità; che gli Stati membri devono tener conto di queste diversità nel determinare le condizioni di messa in funzione delle caldaie in applicazione della presente direttiva; che le circostanze giustificano che gli Stati membri, in cui alla data di adozione della presente direttiva sono ampiamente diffuse le caldaie denominate «back boilers» nonché le caldaie concepite per essere installate nello spazio abitato, continuino ad autorizzare, entro limiti precisi, la commercializzazione e la messa in funzione di tali caldaie; che questo regime deve essere oggetto di una sorveglianza particolare da parte della Commissione;
considerando che la presente direttiva, volta all'eliminazione degli ostacoli tecnici in materia di rendimento delle caldaie, deve seguire la nuova impostazione definita con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 19859, la quale prevede in particolare che l'armonizzazione legislativa si limiti all'approvazione, mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato CEE, dei requisiti essenziali cui devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato e che tali requisiti essenziali siano redatti in forma sufficientemente precisa affinché possano divenire obblighi sanzionabili e in modo da permettere agli organismi di certificazione, in assenza di norme, di certificare la conformità dei prodotti in base ai requisiti stessi;
considerando che la direttiva 83/189/CEE10 prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
considerando che la decisione 90/683/CEE11, concerne i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica;
considerando che le caldaie rispondenti ai requisiti in materia di rendimento dovranno essere munite del marchio CE ed eventualmente dei simboli adeguati per poter circolare liberamente ed essere messe in funzione conformemente alla loro destinazione nella Comunità;
considerando che la direttiva 89/106/CEE12 riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
considerando che, per le caldaie a gas contemplate nella presente direttiva, è necessario definire requisiti di rendimento per promuovere l'utilizzazione razionale dell'energia, come previsto nella direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas13,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
1.
2.
I mezzi per attestare la conformità delle caldaie fabbricate in serie sono:
l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato III, e
la dichiarazione di conformità al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D o E di cui all'allegato IV.
Per le caldaie a combustibile gassoso, le procedure di valutazione della conformità dei rendimenti sono quelle utilizzate per la valutazione della conformità ai requisiti in materia di sicurezza previsti dalla direttiva 90/396/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.
3.
4.
5.
Art. 8
1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per attuare le procedure di cui all'articolo 7, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
2. Gli Stati membri applicano i criteri minimi fissati nell'allegato V per la designazione degli organismi. Gli organismi che rispondono ai criteri di cui alle relative norme armonizzate sono ritenuti conformi ai requisiti stabiliti in tale allegato.
3. Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la notifica qualora constati che quest'ultimo non risponde più ai requisiti di cui al paragrafo 2. Tale Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e ritira la notifica.
Art. 9
Art. 10
Art. 10 bis
Art. 11
Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Luis MIRA AMARAL