DIRETTIVA 92/62/CEE DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1992 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1, in particolare l'articolo 3,
considerando che da una valutazione globale della direttiva 70/311/CEE emerge che la sicurezza stradale può essere ulteriormente migliorata mediante provvedimenti basati sugli insegnamenti tratti dall'esperienza pratica e dal progresso tecnico nonché sull'avanzamento dei lavori della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, in particolare il regolamento (CEE) n. 79 e i suoi supplementi 1 e 2; che questi miglioramenti possono essere realizzati riducendo le forze sul comando sterzo, aggiungendo delle prescrizioni per gli sterzi servo assistiti che utilizzano la stessa fonte di energia del dispositivo di frenatura, introducendo una prova di sterzatura a velocità più alta per i veicoli a motore, introducendo prescrizioni per gli equipaggiamenti sterzo ausiliari e introducendo un modello unificato di scheda informativa e di scheda omologazione CEE al fine di facilitare l'informazione della raccolta e della trasmissione dei dati da parte dei richiedenti e delle autorità competenti;
considerando che è del pari necessario adeguare ai progressi tecnici le attuali definizioni e le prescrizioni;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, istituito dall'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio2,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 70/331/CEE è modificata nel modo seguente:
1. All'articolo 2, il termine «allegato» alla fine della frase è sostituito da «allegati».
2. L'allegato è sostituito dagli allegati della presente direttiva.
Art. 2
1.
A decorrere dal 1o gennaio 1993, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti ai dispositivi di sterzo:
— rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o il rilascio di una copia del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE ovvero l'omologazione di portata nazionale,
— né rifiutare la prima messa in circolazione di un veicolo,
se il suo equipaggiamento sterzo è conforme alle prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.
2.
A decorrere dal 1o ottobre 1993, gli Stati membri:
— non possono più rilasciare la copia del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo,
— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale per qualsiasi tipo di veicolo,
il cui equipaggiamento sterzo non sia conforme alle prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.
3. A decorrere dal 1o ottobre 1995, gli Stati membri possono rifiutare la prima messa in circolazione di veicoli il cui equipaggiamento sterzo non sia conforme alle prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva.
Art. 3
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1992. Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente