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DIRETTIVA 92/83/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Testo vigente

Sezione I. Birra

§. Campo d'applicazione

Art. 1

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sulla birra conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

Art. 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per «birra» qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 % vol.

§. Determinazione dell'importo dell'accisa

Art. 3

1.

L'accisa percepita dagli Stati membri sulla birra è determinata con riferimento:

al numero di ettolitri/gradi Plato o

al numero di ettolitri/titolo alcolometrico effettivo

di prodotto finito.

Tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, sono presi in considerazione ai fini della misurazione dei gradi Plato.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che, il 29 luglio 2020, non prendono in considerazione gli ingredienti della birra aggiunti dopo la fermentazione ai fini della misurazione dei gradi Plato possono continuare a farlo fino al 31 dicembre 2030.

2.

Nello stabilire l'importo dell'accisa sulla birra secondo la direttiva 92/84/CEE, gli Stati membri possono non tenere conto delle frazioni di grado Plato o di titolo alcolometrico in volume.

Inoltre, gli Stati membri che percepiscono l'accisa in riferimento al numero di ettolitri/grado Plato, possono suddividere le birre in categorie comprensive al massimo di quattro gradi Plato per categoria e applicare la stessa aliquota di accisa per ettolitro a tutte le birre di una determinata categoria. Dette aliquote devono sempre essere pari o superiori all'aliquota minima di accisa prevista all'articolo della direttiva 92/84/CEE, in appresso denominata «aliquota minima».

Art. 4

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, entro i limiti seguenti:

le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 200000 ettolitri di birra l'anno;

le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all'aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50 % all'aliquota di accisa nazionale normale.

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte, si intende per «piccola birreria indipendente» una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola impresa indipendente.

3. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente alla birra fornita sul loro territorio da piccole birrerie indipendenti situate in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un'accisa superiore a quella del suo esatto equivalente sul piano nazionale.

Art. 5

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori all’aliquota minima, alle birre aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore al 3,5 % vol.

2. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo ai prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206.

Art. 6

Fatte salve le condizioni da essi stabilite pe assicurare l'applicazione diretta dell'esenzione, gli Stati membri possono esentare dall'accisa la birra fabbricata da un privato e consumata dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi invitati, purché non ci sia vendita.

Sezione II. Vino

§. Campo d'applicazione

Art. 7

1. Gli Stati membri applicano un'accisa sul vino conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono le proprie aliquote d'accisa conformemente alla direttiva 92/84/CEE.

Art. 8

Ai fini della presente direttiva:

  1. 1) si intendono per «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti al paragrafo 2:

    aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

    aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol, ma non superiore al 18 % vol, purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

  2. 2) si intendono per «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 220410, 22042106, 22042107, 22042108, 22042109, 22042910 e 2205 che:

    sono presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

    hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 % vol, ma non superiore al 15 % vol, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

§. Determinazione dell'importo dell'accisa

Art. 9

1. L'accisa percepita dagli Stati membri sul vino è determinata con riferimento al numero di ettolitri di prodotto finito.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sul vino tranquillo. Analogamente, applicano la medesima aliquota di accisa a tutti i prodotti soggetti all'accisa sul vino spumante. Essi possono applicare la stessa accisa sul vino tranquillo e sul vino spumante.

3. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte su qualsiasi tipo di vino tranquillo e di vino spumante aventi titolo alcolometrico effettivo non superiore all'8,5 % vol.

4. Gli Stati membri che il 1o gennaio 1992 applicavano una aliquota di accisa superiore sui vini tranquilli definiti all'articolo 8, punto 1, secondo trattino, possono continuare ad applicare detta aliquota. Essa non può essere superiore all'aliquota nazionale normale applicata ai prodotti intermedi.

Art. 9 bis

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte al vino prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti, entro i limiti seguenti:

le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono in media più di 1000 ettolitri o, nel caso della Repubblica di Malta, 20000 ettolitri di vino l’anno;

le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre il 50 % all’aliquota normale nazionale dell’accisa.

2. Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte, si intende per «piccolo produttore di vino indipendente» un produttore di vino che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro produttore di vino, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore di vino e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccoli produttori di vino cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 1000 ettolitri o, secondo il caso, i 20000 ettolitri, essi possono essere considerati come un unico piccolo produttore di vino indipendente.

3. Gli Stati membri provvedono a che le aliquote ridotte da essi eventualmente stabilite siano applicabili uniformemente al vino fornito sul loro territorio da piccoli produttori di vino indipendenti situati in altri Stati membri. In particolare, garantiscono che a nessuna singola fornitura proveniente da un altro Stato membro venga imposta un’accisa superiore a quella del loro esatto equivalente sul piano nazionale.

Art. 10

Fatte salve le condizioni da essi stabilite per assicurare l'applicazione diretta del presente articolo, gli Stati membri possono esentare dall'accisa il vino fabbricato da un privato e consumato dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi osptiti, purché non ci sia vendita.