DIRETTIVA 93/8/CEE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1993 recante modificazioni della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari1, in particolare l'articolo 3,
considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie, ma indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE;
considerando che la direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari2, modificata dalla direttiva 92/39/CEE3, prevede che le prove di migrazione possano essere eseguite o sui prodotti alimentari o su simulanti dei prodotti alimentari, allorché la direttiva 82/711/CEE del Consiglio4 impone di svolgere le prove di migrazione unicamente su simulanti dei prodotti alimentari, a meno che sia stato adottato ufficialmente il metodo di analisi in base al quale è possibile stabilire il livello di migrazione nei prodotti alimentari; che tale divergenza può ostacolare la corretta applicazione delle direttive e che va pertanto eliminata;
considerando che l'uso crescente dei forni a microonde rende necessario stabilire nuovi criteri specifici di prova;
considerando che per eliminare le divergenze esistenti è necessario sopprimere la facoltà degli Stati membri di adottare norme nazionali per le prove di temperature elevate;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 82/711/CEE è così modificata:
1.
l'articolo 2 e l'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:
I tassi complessivi e specifici di migrazione dei costituenti dei materiali e oggetti di cui all'articolo 1 dentro o sopra i prodotti alimentari o simulanti dei prodotti alimentari non devono superare i limiti stabiliti dalla direttiva 90/128/CEE della Commissione (*) e da ogni altra direttiva specifica in materia.
1.
Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari è eseguito nelle peggiori condizioni di durata e di temperatura prevedibili nell'uso reale.
Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei simulanti di prodotti alimentari è eseguito mediante prove di migrazione convenzionali, le cui regole di base sono indicate nell'allegato.
2.
a) Tuttavia, se uno Stato membro, in base a nuovi elementi o a riesame di quelli esistenti dopo l'adozione della presente direttiva, ha precisi motivi di ritenere che, rispetto ad un materiale o oggetto di materia plastica, le regole di base previste dall'allegato per le prove di migrazione sono inadeguate o per ragioni tecniche o perché le condizioni reali d'impiego differiscono in modo sostanziale dalle condizioni di prova fissate nell'allegato, esso può sospendere nel proprio territorio, in via provvisoria e limitatamente al caso specifico, l'applicazione delle regole di base di cui trattasi e consentire l'applicazione di regole di base più appropriate. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della decisione.
b) La Commissione, dopo aver esaminato quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato, e consultato gli Stati membri in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari, emette senza indugio il proprio parere e modifica, se necessario, la presente direttiva. In tal caso, lo Stato membro che ha adottato regole di base più appropriate può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali modifiche.
(*) GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19, rettificata dalla GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 26.»;
2. l'allegato della direttiva 82/711/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione